Acquisti PA, slitta al 2018 l’obbligo di programmazione biennale

La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232  Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata su GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell’articolo unico, contiene un’importante previsione in tema di predisposizione del programma degli acquisti di beni e servizi, che come si ricorderà è stata resa obbligatoria dal nuovo Codice degli appalti in relazione ad acquisizioni di importo pari o superiore a 40mila euro. Il testo della legge, infatti, pospone l’obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall’esercizio finanziario del 2018.

Leggiamo quanto previsto dal suddetto comma:

  1. L’obbligo di  approvazione  del  programma  biennale   degli acquisti di beni e  servizi,  di  cui  all’articolo  21  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla  vigente  normativa sugli allegati al bilancio degli enti  locali,  stabilita  dal  testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  si  applica  a  decorrere  dal  bilancio  di previsione per l’esercizio finanziario 2018.

 

L’articolo 21 del Nuovo Codice, lo ricordiamo, è quello che fissa l’obbligo di approvazione biennale dell’acquisto di beni e servizi prevedendo che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei  lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi  sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza  con il bilancio.”

Lo stesso articolo, al comma 6, contiene gli adempimenti connessi a carico delle amministrazioni: “Il programma biennale  di  forniture  e  servizi  e  i  relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro.  Nell’ambito del  programma,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  individuano   i bisogni che possono  essere  soddisfatti  con  capitali  privati.  Le amministrazioni pubbliche  comunicano,  entro  il  mese  di  ottobre, l’elenco  delle  acquisizioni  di  forniture  e   servizi   d’importo superiore a 1  milione  di  euro  che  prevedono  di  inserire  nella programmazione  biennale  al  Tavolo  tecnico  dei  soggetti  di  cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e  delle  attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge  28  dicembre 2015, n. 208.” Tutto comunque rimandato al 2018.

 

Link Legge Bilancio

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg

Link Codice Appalti 50/2016

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062

 

 

 

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