CODICE APPALTI VERSO L’ORA ZERO TRA DUBBI DI ACQUIRENTI E FORNITORI

La nuova normativa europea in vigore dal 18 aprile ha tenuto banco in occasione della VII edizione
del convegno MePAIE, dedicato al mercato della P.A. in Italia e in Europa, organizzato a Cremona
da Csamed in collaborazione con gli economi e provveditori della sanità pubblica e l’Università di Pavia

C’è una contraddizione di fondo nel tentativo, da una parte, di aumentare il consumo interno come traino alla crescita e, dall’altra, di contenere i prezzi d’acquisto, favorendo così prodotti provenienti da altri Paesi. Ma la spending review può essere il bancomat per la crescita?”. La domanda d’esordio di Gianmaria Casella, amministratore unico di CSAmed, società con esperienza ultradecennale nel mercato dell’e-procurement, ha rappresentato anche il fil rouge dei due giorni di lavori della VII edizione del convegno MePAIE, la manifestazione focalizzata sul mercato della Pubblica Amministrazione in Italia e in Europa, organizzata a Cremona da CSAmed in partnership con l’Università di Pavia e in collaborazione con le organizzazioni degli economi e provveditori sanitari Fare, Are, Ate, Ale e Arte.

L’evoluzione scientifica, soprattutto in sanità – dice Casella – sembra indicare per la spesa un trend in crescita, piuttosto che in riduzione, mentre gli strumenti scelti per l’ottimizzazione, tra cui la centralizzazione degli acquisti e la fatturazione elettronica, lasciano alcune perplessità tra gli addetti ai lavori. Il contenimento della spesa non può essere identificato con il contenimento dei prezzi, ma con la valorizzazione della “buona spesa” e l’ottimizzazione organizzativa. E c’è da chiedersi se i nuovi strumenti introdotti funzionano davvero”. Non a caso protagonista centrale della riflessione – che ha coinvolto relatori di spicco del panorama nazionale e internazionale, tra cui Carlo Cottarelli (direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale), Richard Brandt (direttore Iacocca Insitute e del Master “The Global Village Program”), Salvator Maira (direttore dell’Istituto Irima della Grenoble Ecole de Management) accanto ad avvocati, docenti universitari, responsabili di associazioni di settore e rappresentanti delle istituzioni – è stato il nuovo e controverso Codice degli appalti, con i focus curati dagli avvocati Lucio Lacerenza, Stefano Cassamagnaghi e Uliana Garoli (si veda rubrica a pag. 90-91). Tema cruciale in vista della scadenza del 18 aprile, termine fissato dalla Comunità Europea per il recepimento, da parte degli Stati membri, delle tre direttive sugli appalti approvate dal Parlamento Europeo a gennaio 2014.
Ventuno dei 24 mesi a disposizione per il recepimento della normativa sono serviti solo per l’approvazione della Legge delega (L. 11/2016) e si è dovuto attendere il 3 marzo scorso per la prima approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto legislativo attuativo della riforma degli appalti ora al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.

Il testo – che prevede il superamento dell’attuale Codice dei contratti (Dlgs 162/2006) e del Dpr 207/2010 – riorganizza tutta la normativa in materia di appalti e concessioni, riducendo i 600 articoli e 1500 commi del codice De Lise in 217 articoli. Punti cardinali del nuovo codice la semplificazione, la trasparenza, la lotta alla corruzione e qualità. Si fa riferimento al superamento del criterio del massimo ribasso a favore di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per conciliare il contenimento dei costi e la qualità dei servizi; si dà rilevanza alle garanzie sociali e ambientali; c’è un accenno di pressing anche sulla qualità delle imprese, delle stazioni appaltanti e dei progetti; si punta a ridurre il contenzioso prevedendo forme bonarie di composizione delle vertenze.

Acquista peso l’Anac, incaricato di predisporre entro il 18 aprile tutte le regole che servono per l’avviamento del nuovo sistema. Scadenza di fatto impossibile da rispettare anche se si riuscisse a completare il tour dei pareri negli striminziti 45 giorni disponibili dall’approvazione in Cdm. Per i decreti attuativi potrebbero servire fino a 18 mesi – si è detto al Mepaie – e l’Italia potrebbe rischiare l’ennesima sanzione. Ma è opinione diffusa che i rischi maggiori sono insiti nella bozza di un Codice che di fatto subordina la direttiva appalti alle politche di spending review. Mettendo un’ipoteca pesante sull’effettiva qualità degli acquisti, anche in campo sanitario.

 

BOX

Le novità del Codice appalti

Semplificazione, programmazione e trasparenza.

Previste procedure standardizzate non derogabili per  abbreviare i tempi di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche, nonché la progressiva digitalizzazione delle procedure di affidamento. Obiettivo: garantire trasparenza, prevenire la corruzione, favorire la concorrenza, evitare il ricorso alle procedure d’urgenza. Linee guida e bandi tipo dovrebbero essere predisposti da Anac entro il 18 aprile 2016.

Criteri di aggiudicazione. Vale come regola generale il criterio dell’offerta economicamente piùvantaggiosa, con un approccio costo/efficacia e includendo il miglior rapporto qualità prezzo valutato con criteri oggettivi: se ne prevede l’uso esclusivo per i contratti relativi servizi ad alta intensità di manodopera (oltre il 50% del valore del contratto). Previsti criteri di aggiudicazione premianti per i lavori e servizi a minore impatto ambientale.

Varianti. Si cerca di limitarne l’uso distinguendo tra essenziali e non essenziali e prevedendo la necessità di motivare la variazione e la possibilità di risoluzione del contratto da parte dell’amministrazione se la variazione superi determinate soglie rispetto all’importo originario.

Trasparenza e anticorruzione. Unificazione delle banche dati esistenti per maggiori controlli relativi alle procedure negoziate, maggiori poteri di supervisione all’Anac; accessibilità di tutti gli atti progettuali anche in via telematica; obbligo per la stazione appaltante di pubblicare sul proprio sito Internet il resoconto finanziario al termine dell’esecuzione del contratto; penalità e premialità Anac per la denuncia obbligatoria degli appaltatori in caso di tentata o consumata estorsione.

Poteri Anac. Assegnate maggiori funzioni all’Anac (art. 213) che eserciterà poteri di vigilanza, controllo, intervento cautelare, deterrenza, sanzionatorio e abilitandola all’adozione di atti di indirizzo, come linee guida, bandi-tipo, contratti tipo, anche dotati di efficacia vincolante, impugnabili davanti ai Tar.

Bandi e Avvisi. Prevista la pubblicazione su un’unica piattaforma digitale presso l’Anac.

Procedure telematiche. Se ne incentiva l’utilizzo anche per le procedure d’acquisto, con garanzia di miglior rapporto qualità/prezzo.

Commissioni giudicatrici. Creato presso l’Anac I’albo nazionale obbligatorio dei componenti, con attenzione alla professione e agli eventuali conflitti d’interesse.

Stazioni appaltanti. Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti gestito dall’Anac con possibilirà di diversificare il tipo di contratti gestiti, affidando i più complessi a quella più qualificata.

Clausole sociali. Modalità premiali per chi utilizza manodopera locale o gli addetti già impiegati nel medesimo appalto.

Pmi. Principio di non discriminazione; miglioramento delle condizioni di accesso per le Pmi e i giovani professionisti, attraverso un incentivo alla divisione in lotti; misure premiali ad appaltatore concessionari che li coinvolgano nelle procedure di gara; divieto di aggregazione artificiosa degli appalti.

Partenariato pubblico-privato. Incentivo all’utilizzo soprattutto del project financing e del leasing in costruendo, con adeguato supporto tecnico alle stazioni appaltanti; previsione espressa delle modalità di realizzazione degli studi di fattibilità e verifica dei libelli di bancabilità per la messa in gara di progetti con adeguata copertura finanziaria.

Sara Todaro
tratto AboutPharma and Medical Devices aprile 2016
sara.todaro@aboutpharma.com

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