Sanità, dal 9 febbraio obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori. Problemi e soluzioni.

Il 9 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è in vigore dal giorno stesso, il Dpcm 24/12/2015 recante “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi”. Tra i 19 beni e servizi individuati dal Decreto, ben 14 si riferiscono al mondo sanitario: fra questi i servizi di pulizia per gli enti del SSN (soglia 40mila euro), i servizi di ristorazione per gli enti del SSN (40mila), servizi di lavanderia per gli enti del SSN (40mila euro); smaltimento rifiuti sanitari (40mila euro). Ci sono poi anche facility management immobili (soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali, cioè 209mila euro); pulizia immobili (soglia di rilevanza comunitaria), manutenzione immobili e impianti (soglia di rilevanza comunitaria). Per le categorie di beni e servizi individuate, l’Anac non rilascerà il CIG (Codice Identificativo di Gara) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip o ad altro soggetto aggregatore. Le soglie indicate rappresentano l’importo massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni. Il che, per il mondo della sanità, significa in sostanza l’obbligo di passare attraverso i soggetti aggregatori.

Per chiarire alcune difficoltà interpretative ed operative, il 23 febbraio scorso è uscita una nota di Mef e Ministero della Salute, firmata dal Dg della programmazione Renato Botti, dal commissario alla Revisione della spesa, Yoram Gutgeld e dal presidente del Tavolo dei soggetti aggregatori, Luigi Ferrara, in cui vengono fornite le prime indicazioni operative agli Enti del Ssn, e in particolare ai loro direttori generali. In essa si stabilisce che, in primo luogo, gli enti del Ssn devono verificare la presenza di iniziative attive (leggi convenzioni) alle quali aderire presso il soggetto aggregatore di riferimento o presso Consip. Nell’ipotesi in cui la centrale di riferimento non fosse attiva o non disponesse dei beni o servizi richiesti, occorrerà individuare, ai fini dell’approvvigionamento, un’altra centrale di committenza, fra cui anche Consip. In assenza di iniziative attive sarà possibile per l’ente stipulare un contratto ponte per lo “stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte della centrale d’acquisto di riferimento. Si potrà anche stipulare anche un “contratto ponte”, nel caso in cui il contratto in scadenza lo avesse previsto, per “la ripetizione di servizi analoghi” per lo “stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte della centrale d’acquisto di riferimento. Attenzione, però: in questi contratti ponte dev’essere presente una clausola risolutiva espressa secondo cui qualora fosse attivata, da parte dell’ente di riferimento, una convenzione per le categorie merceologiche di cui si necessita, il contratto risulterebbe risolto.

Prot. 20518/2016

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