Stabilità 2016, ecco i commi sulla prevenzione del rischio sanitario

I commi 538, 539 e 540 della legge di stabilità 2016 (legge 208 del 28 dicembre 2015) si occupano di sistemi e strumenti per la sicurezza dei pazienti. Vale dunque la pena di leggerli per capire di che si tratta, e come impatteranno sulla vita e sul lavoro degli enti del SSN.

La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del sistema sanitario nazionale, perché consente maggiore appropriatezza nell’utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente.

Viene previsto che tutte le strutture sanitarie pubbliche e private attivino un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio (risk management). L’attività di gestione del rischio sanitario verrà coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore. Ed ecco i tre commi, integralmente riportati qui:

  1. La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del sistema sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatezza nell’utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente.
  2. Per la realizzazione dell’obiettivo di cui al comma 538, ai fini di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per l’esercizio dei seguenti compiti:
  3. a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti all’attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271;
  4. b) rilevazione del rischio di in appropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell’emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;
  5. c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;
  6. d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.
  7. L’attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

Detto questo, va sottolineato come alcuni punti di queste disposizioni hanno ricadute significative per le strutture sanitarie: un esempio è l’impiego dell’audit quale metodologia preferenziale per l’analisi dei processi. Un altro è il ricorso alle segnalazioni anonime dei “near miss” (cioè le situazioni prossime all’errore) per individuare i margini di criticità; o ancora, tornando al punto a del 539, l’indicazione che alle registrazioni della gestione del rischio clinico si applica l’articolo 220 del c.p.p. di cui al DLGs 28/7/1989 n.271. Altri aspetti che impatteranno non poco sulle strutture del SSN riguardano la gestione del rischio (su cui la norma va letta in parallelo con quanto previsto dal ddl Gelli) e l’annosa questione della gestione del contenzioso.

Link Stabilità 2016

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg

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