Decreto Rilancio: ecco le norme per gli appalti

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Lo si attendeva già nel mese di Aprile con il nome “Decreto Aprile”, poi a inizio maggio con l’etichetta “Decreto Maggio”, e infine è arrivato come “Decreto Rilancio”.
Nel documento il Governo stanzia per la sanità tra ‘altro, 4,3 miliardi per potenziare la rete ospedaliera con un incremento di 3500 posti letto di terapia intensiva per fronteggiare l’emergenza Covid-19, per l’assistenza territoriale e per rafforzare la dotazione di personale e di mezzi del sistema sanitario, della Protezione civile e delle Forze dell’ordine.
Poi al fine di garantire una maggiore liquidità alle imprese e sostenere la ripresa del settore produttivo, il Decreto Rilancio ha previsto: l’esonero per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici dal versamento a favore di ANAC dei contributi relativi alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) fino al 31 dicembre 2020; l’importo dell’anticipazione del prezzo sul valore dell’appalto può essere aumentato dal 20 fino al 30 per cento, compatibilmente con le risorse disponibili.E’ prevista inoltre la sospensione della verifica Equitalia.Per quelle verifiche effettuate in data precedete, ma per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento, non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e restano prive di qualunque effetto. Inoltre nella cessione di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che verranno effettuate entro il 31 dicembre 2020 l’Iva applicata sarà del 5%.

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