Se non sussistono i termini di convenienza la p.a. può non aggiudicare la gara

L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera del 29 gennaio 2020 n. 79 in tema di esercizio della facoltà di non procedere all’aggiudicazione di una gara di appalto pubblico ha precisato che la facoltà di non aggiudicare una gara di appalto risponde alla valutazione dell’interesse da parte del committente che trova fondamento nel principio generale di buon andamento dell’azione amministrativa; la facoltà è esercitabile anche in presenza di una sola offerta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

La delibera ricorda preliminarmente che secondo la giurisprudenza, la facoltà di non aggiudicare una gara, in caso di ritenuta non convenienza economica o di idoneità tecnica dell’offerta, risponde ad un’immanente valutazione dell’interesse pubblico attuale da parte del committente.

Tale interesse trova fondamento nel principio generale di buon andamento, che impegna le pubbliche amministrazioni all’adozione di atti quanto più possibile coerenti e proporzionali alle esigenze effettive di provvista per i loro compiti.

La delibera rammenta che è stato di recente precisato che, nonostante il dlgs n. 50/2016 non abbia riprodotto l’art. 55, comma 4, del dlgs n. 163/2006, la facoltà di non aggiudicare, contemplata dal citato comma 12 dell’art. 95 del vigente Codice, si applica anche in caso di unica offerta purché ricorrano i presupposti previsti.

In sostanza, si tratta di un potere che ha «carattere amplissimo» ed altamente discrezionale, sindacabile solo qualora sia manifestamente illogico o viziato da travisamento dei fatti, in quanto è conseguenza di un apprezzamento di merito riservato alla stazione appaltante basato su due presupposti alternativi richiesti dall’art. 95, comma 12 del codice dei contratti pubblici, il concetto di non convenienza dell’offerta che va riferito a elementi di tipo prettamente economico, mentre quello della non idoneità che ha in sé una portata più ampia, in quanto attiene alla non conformità dell’offerta rispetto alla soddisfazione delle esigenze per le quali la procedura era stata bandita.

L’Anac ha chiarito che anche nel caso di gara da aggiudicarsi secondo il criterio più basso la stazione appaltante ha sempre il potere discrezionale di effettuare una valutazione di convenienza economica dell’unica offerta rimasta in gara. Infatti, nonostante il potere dell’amministrazione sia sensibilmente più ampio nel caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non può a priori escludersi che, a prescindere dal giudizio di anomalia o di congruità dell’offerta presentata dall’unico operatore rimasto in gara, la stazione appaltante possa pervenire a una valutazione di non convenienza dell’offerta nonostante questa presenti un ribasso rispetto all’importo posto a base di gara.

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