Gare telematiche, gli errori sono a rischio dell’impresa

Appalti: per il Tar Puglia l’utilizzo erroneo delle procedure è a rischio dell’impresa che partecipa alla gara.

 

Non è imputabile all’amministrazione appaltante l’utilizzo erroneo o distorto delle procedure informatiche di gara. In altre parole, il rischio è in capo all’impresa partecipante. Sono le conclusioni a cui è arrivato il Tar Puglia nella sentenza n. 1609/2018, respingendo il ricorso (numero di registro generale 888 del 2018) presentato da un’impresa contro l’esclusione da una gara “Mepa”.

 

Galeotto fu il file “.doc”…

Il caso è riassumibile in poche righe: la società partecipante cercava di inserire la propria offerta tecnica in formato word anziché pdf (richiesto in quanto non modificabile e previsto dai manuali applicativi del Mercato elettronico), e pertanto la procedura non andava a buon fine, causando alla stazione appaltante l’impossibilità di visionare e verificare correttamente l’offerta medesima. Con la conseguente attivazione della procedura di esclusione.

 

Gli errori? A rischio del partecipante

Ora, il ricorso dell’impresa è stato respinto, in quanto -come si legge nella sentenza-  “la partecipazione alle procedure di gara gestite in forma telematico-informatica comporta la necessità di adempiere, con scrupolo e diligenza, alle prescrizioni di bando e alle norme tecniche rilevanti, come da manuale applicativo e da normativa sul punto vigente, nell’utilizzazione delle forme digitali, le cui regole (di necessaria osservanza, mettendosi altrimenti a repentaglio lo stesso funzionamento della procedura) ex se integrano per relationem la disciplina di gara e sono poste a garanzia di tutti i partecipanti; per cui l’inesatto o erroneo utilizzo, a contrario, rimane a rischio del partecipante”.

 

Link sentenza Tar Puglia

 

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