Il nuovo Codice dei contratti nasce zoppo: troppe imprecisioni e poca chiarezza

di Sandra Zuzzi (presidente Fare -Federazione Associazioni regionali economi e provveditori della Sanità)
Ancora un Codice dei contratti che non risponde assolutamente a quei principi fondamentali di linearità e semplicità auspicati per contrastare la corruzione e promuovere la trasparenza. Conferma di ciò viene anche dal parere appena espresso dal Consiglio di Stato, parere prodotto a tempo di record lo scorso 1° aprile. L’esame dello schema del Codice dei contratti pubblici, approvato dal Consiglio dei ministri, pubblicato dal Consiglio di Stato è stato condotto su alcune specifiche direttrici: l’esame delle questioni di carattere generale, l’esame di singoli articoli con formulazione di osservazioni di agevole recepimento ed infine l’esame di singoli articoli con formulazione delle osservazioni che dovranno essere affidate ai decreti correttivi. Già questa prima distinzione operata dal Consiglio, e la previsione di una necessità di decreti correttivi ancor prima della nascita del Codice, esprime la misura di quanto la stesura sia stata affrettata e conseguentemente ricca di errori o quanto meno di imprecisioni e inesattezze che dovranno al più presto essere corrette.

Il Consiglio infatti, richiama alla necessità di un linguaggio univoco e coerente con l’intero ordinamento giuridico nazionale, alla chiarezza dei singoli articoli che devono essere “snelli e sintetici”, alla coerenza interna ed esterna del Codice, con particolare riferimento a corpi normativi vigenti o in via di approvazione quali il codice dell’amministrazione digitale, la trasparenza, le legge quadro sul procedimento amministrativo. Per citarne solo alcuni.
Accanto all’esame del rapporto del nuovo Codice con le fonti del diritto sovraordinate o pari ordinate, quali: direttive, legge delega e leggi regionali, con alcuni spunti relativi alla violazione in alcuni articoli del principio di gold plating e della legge delega, il Consiglio affronta anche il delicato tema della natura degli atti attuativi previsti, che risultano essere una cinquantina.
Detti decreti possono essere suddivisi in tre distinte tipologie: i decreti ministeriali contenenti linee guida adottate su proposta di ANAC e sottoposti al parere delle Commissioni Parlamentari aventi natura di regolamento; i pareri vincolanti ANAC ritenuti atti di regolazione di un’Autorità indipendente e come tali sottoposti a garanzie procedimentali minime quali ad esempio le consultazioni pubbliche, la verifica di impatto, l’adeguata pubblicità; ultimi solo in ordine di citazione i pareri non vincolanti ANAC aventi valore di indirizzo nel comportamento degli attori del mercato e delle stazioni appaltanti.
Traspare inoltre evidente la preoccupazione del Consiglio, sia con riferimento ai tempi di adozione degli atti di sotflaw sia con riferimento alla coerenza degli stessi, al rispetto del principio di gold plating nella loro redazione. Si auspica a tal proposito un efficace coordinamento delle diverse disposizioni da parte della Cabina di Regia e una raccolta delle diverse disposizioni in testi unici predisposti da ciascuna autorità competente.
Ultimo cenno voglio farlo alla disciplina transitoria, con particolare riferimento al vigente Regolamento al Codice dei Contratti. Il Consiglio ritiene preferibile non procedere alla immediata abrogazione dello stesso, stante i tempi richiesti per la pubblicazione dei decreti attuativi, prevedendo comunque una “ghigliottina” allo scadere dei due anni dall’entrata in vigore del nuovo Codice.

Fonte: Sanità24 – Il sole24ore

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