DDL Gelli, al via l’iter in Senato: “rivoluzione” nel concetto di responsabilità

Martedì 16 febbraio è iniziato il dibattito in Commissione Igiene e Sanità del Senato sul Ddl Gelli (2224) sulla “Responsabilità professionale”, dopo che il testo era stato approvato alla Camera a fine gennaio (il giorno 28, per l’esattezza). Il provvedimento, in tutto 18 articoli, dovrebbe essere approvato in via definitiva in primavera. Tra i punti salienti c’è senza dubbio quello del ruolo del “risk manager”, figura che, dapprima individuata nell’ambito degli igienisti o medici legali, ora potrà essere aperta anche ai dipendenti di strutture sanitarie con almeno tre anni di esperienza. Ma l’aspetto saliente del testo è la “rivoluzione nel concetto di responsabilità” con l’inversione dell’onere probatorio: infatti, a quanto emerge dal testo, non sarà più il personale medico a dover provare la propria diligenza e cura nelle prestazioni, ma al contrario chi chiede il risarcimento sarà tenuto a dimostrare il danno subito. Il personale medico, fra l’altro, dovrà rispondere solo per colpa grave, a meno che non abbia tralasciato le buone pratiche cliniche assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee-guida. L’articolo 9, infatti, prevede espressamente che l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria possa essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Molto importante anche l’articolo 6, che modifica l’articolo 590 del Codice Penale inserendo un 590-ter: “L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave. Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”. Un provvedimento che dovrebbe portare alla riduzione delle richieste di risarcimento. Accanto a tutto questo vi è l’obbligo di tentare sempre la via della conciliazione, normato dall’articolo 8 “Tentativo obbligatorio di conciliazione”.

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