Ddl Gelli, verso il “risk manager” in sanità

“La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative”. Sono le premesse del disegno di legge “Gelli” sulla responsabilità professionale in Sanità, approvato in XII Commissione alla Camera lo scorso novembre. Il testo, che prende il nome dal relatore Federico Gelli (PD), tocca diversi aspetti in materia di gestione del rischio. L’articolo 2, in particolare, riguarda le attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario, che rappresentano un interesse primario del SSN per l’utilizzo delle risorse e la tutela del paziente. In particolare si prevede che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per l’esercizio dei seguenti compiti: attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari; rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell’emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva; predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario; assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipula di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative. L’attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore. La funzione di risk management sarà collocata al vertice dell’organizzazione aziendale, nello staff della Direzione Generale. Una differenza riguarda le strutture con più o meno di 2.500 dipendenti: le prime dovranno organizzare un’Unità Operativa Complessa di Risk Management affidata al risk manager con il ruolo di direttore di struttura, che si dedichi a tempo pieno a tale mansione. Le altre, invece, potranno consociarsi e affidare la funzione a un’unica figura. Naturalmente al risk manager dovranno essere assegnate le risorse e l’autonomia necessarie per lo svolgimento delle sue mansioni.

Link testo ddl Gelli

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