Dal 9 novembre è obbligatorio per i produttori di prodotti detergenti in sanità l’uso dei CAM

Ad un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (novembre 2016) dei CAM, Criteri Minimi Ambientali, da applicare nell’affidamento dei servizi di sanificazione per le strutture ospedaliere e per la fornitura di prodotti detergenti, lo scorso 9 novembre 2017 è scattato l’obbligo, per i produttori di prodotti detergenti, di offrire nelle gare d’appalto del cleaning professionale, in ambito sanitario, flaconi o taniche in plastica riciclata per almeno il 30% rispetto al peso complessivo dell’imballaggio. Da tale obbligo restano però esclusi:

  • i prodotti disinfettanti che devono invece rispettare le clausole contrattuali di cui al punto 4.4.2 del DM 18 ottobre 2016;
  • i prodotti detergenti contenuti in capsule idrosolubili o analoghi;
  • i prodotti detergenti confezionati in imballaggi primari in plastica vergine purché con marchio Ecolabel UE;
  • i prodotti detergenti per le pulizie ordinarie non certificati e confezionati in imballaggi primari in plastica vergine purché conformi al corrispondente criterio Ecolabel UE del rapporto Peso/Utilità;
  • i prodotti detergenti per le pulizie straordinarie non certificati e confezionati in imballaggi primari in plastica vergine purché conformi al corrispondente criterio del rapporto Peso/Utilità di etichetta ambientale ISO 14024.

In tale scelta del legislatore, appare evidente l’impegno a promuovere l’utilizzo di materie prime coerenti con i principi dell’economia circolare e della Politica Integrata dei Prodotti (IPP) e allo stesso tempo il dare  ai produttori di detergenti, la possibilità di partecipare alle procedure di gara per il cleaning professionale in sanità purché il prodotto sia in possesso di un marchio ecologico di tipo 1 o del rapporto di conformità da laboratorio accreditato all’allegato A o all’allegato B del DM 18 ottobre 2016.

 

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