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normativa La mera comunicazione verbale dell’esclusione dalla gara può far decorrere il termine per il ricorso al TAR Avv. Marco Salina “E’ irricevibile il ricorso avverso l’esclusione di essere segnalata perché riporta all’attua- Studio Legale Griselli-Salina da una gara d’appalto, che sia stato proposto lità una questione che pareva sopita, dopo Milano oltre il termine di 30 giorni di cui all’art.120 le ultime modifche normative che hanno comma 5 del d.lvo 2 luglio 2010 n.104 (Codi- riguardato il contenzioso in materia di pro- ce del processo amministrativo), decorrenti cedure di affdamento di appalti pubblici. dal giorno della seduta della commissione di Infatti l’art.120 del Codice del processo am- gara nella quale è stata disposta l’esclusio- ministrativo (d.lvo 2 luglio 2010 n.104), ol- ne, nel caso in cui a tale seduta sia stato pre- tre a prevedere, per queste materie, la signi- sente un soggetto appositamente delegato fcativa riduzione del termine per la propo- dal legale rappresentante della ditta esclu- sizione del ricorso al TAR (che è passato dai sa. Tale presenza, infatti, è idonea a deter- tradizionali 60 giorni agli attuali 30 giorni), minare la piena conoscenza dell’esclusione, aveva anche stabilito che questo termine sia pure acquisita con altre modalità rispet- decorresse “dalla ricezione della comunica- to alla ricezione della comunicazione di cui zione di cui all’art.79 d.lvo 163/06”, e cioè all’art.79 del d.lvo 12 aprile 2006 n.163 (Co- dalla comunicazione scritta al concorrente dice dei contratti pubblici)” (Tar Puglia, Bari, dei motivi della propria esclusione dalla gara Sez.I, 1° marzo 2011 n.359). (cfr. art.79 co.5 lett.b). Si era dunque ipotiz- zato che nell’ambito del contenzioso sugli La recente pronuncia del TAR Puglia merita appalti pubblici, anche in considerazione del dimezzamento del termine per ricorrere, L’art.120 del Codice non trovasse applicazione il principio gene- rale di cui all’art.41 comma 2 d.lvo 104/10, del processo amministrativo che prevede che la decorrenza del termine (d.lvo 2 luglio 2010 n.104), di impugnazione, indipendentemente dalla formale comunicazione del provvedimento, aveva stabilito che questo abbia a decorrere dalla sua “piena cono- termine decorresse “dalla scenza”, comunque intervenuta. Tra l’altro l’art.79 co.5-bis cit. prevede an- ricezione della comunicazione che il rispetto di rigorose forme per la co- di cui all’art.79 d.lvo 163/06”, e municazione, che tendenzialmente deve avvenire a mezzo di lettera raccomandata o cioè dalla comunicazione scritta di posta elettronica certifcata, mentre il fax al concorrente dei motivi della può essere utilizzato soltanto nel caso in cui il concorrente, all’atto della presentazione propria esclusione dalla gara della domanda di partecipazione, abbia au- (cfr. art.79 co.5 lett.b) torizzato l’utilizzo di quest’ultimo mezzo. Si era anche ipotizzato, di conseguenza, che il 30 TEME 3.11