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normazione vamente agli appalti pubblici di lavori di verifica delle offerte anormalmente basse valore inferiore alla soglia di cui alla diret- e senza esclusione automatica di queste tiva 93/37, l’esclusione automatica delle ultime. Tali bandi si fondavano su una deli- offerte considerate anormalmente basse. bera della Giunta comunale la quale preve- La direttiva 93/37 si riferisce agli appalti deva che il criterio del maggior ribasso pubblici di lavori il cui valore, al netto avrebbe comportato la verifica delle offerte dell’IVA, sia pari o superiore al controva- anomale, conformemente alla direttiva lore (in euro) di 5 000 000 di DSP: l’art. 30 93/37, anche per gli appalti di importo infe- di tale direttiva prevede che qualora deter- riore alla soglia comunitaria: ciò, pertanto, minate offerte appaiano anormalmente avrebbe comportato la disapplicazione basse rispetto alla prestazione richiesta, dell’art. 21, n. 1 bis, della legge n. 109/94 l’amministrazione aggiudicatrice prima di nella parte in cui prevede l’esclusione auto- poterle rifiutare richiede, per iscritto, le matica delle offerte anormalmente basse. precisazioni che ritiene utili in merito alla In entrambe le procedure di gara, le offerte composizione dell’offerta e verifica detta presentate, rispettivamente, dalle società composizione tenendo conto delle giusti- Alfa e Beta avevano permesso alle mede- ficazioni addotte dai concorrenti. La diret- sime offerte di disporsi al primo posto tra tiva 93/37 è stata recepita nell’ordina- quelle considerate non anomale: tuttavia, mento italiano con la legge 11 febbraio successivamente alla verifica delle offerte 1994, n. 109, legge quadro in materia di anormalmente basse, il Comune di Torino lavori pubblici: la legge 109/94 prevede, rifiutava le offerte della società Alfa e della all’art. 21, comma 1 bis, che “Relativa- società Beta, accogliendo quelle di altre mente ai soli appalti di lavori pubblici di società. La società Alfa e la società Beta importo inferiore alla soglia comunitaria, impugnavano le decisioni del Comune di l’amministrazione interessata procede Torino dinanzi al TAR del Piemonte, addu- all’esclusione automatica dalla gara delle cendo che la legge n. 109/94 impone l’ob- offerte che presentino una percentuale di bligo tassativo di escludere le offerte anor- ribasso pari o superiore a quanto stabilito malmente basse, non lasciando alcun margine ai sensi del primo periodo del presente di discrezionalità in ordine alla possibilità comma. La procedura di esclusione auto- di procedere alla verifica in contraddittorio. matica non è esercitabile qualora il numero Con sentenze dell’11 ottobre 2004 e 30 delle offerte valide risulti inferiore a cinque”. aprile 2005, il TAR Piemonte respingeva i Sia la società Alfa che la società Beta ricorsi presentati, rispettivamente, dalla avevano partecipato, rispettivamente, a società Alfa e dalla società Beta, motivando due distinte procedure aperte indette dal che la procedura di esclusione automatica Comune di Torino (la prima società nel delle offerte anormalmente basse non rappre- 2002; la seconda società nel 2004) aventi sentava un obbligo per le amministrazioni ad oggetto un appalto pubblico di lavori; aggiudicatrici, le quali hanno facoltà di in entrambe le procedure il valore stimato disporre una verifica dell’eventuale anomalia dell’appalto era inferiore alla soglia d’ap- risultante dalla modicità di tali offerte, plicazione della direttiva 93/37. anche per gli appalti d’importo inferiore I bandi con cui il Comune di Torino aveva alla soglia comunitaria. indetto le suddette gare d’appalto preve- Le due società soccombenti impugnavano devano il criterio del maggior ribasso, con le rispettive sentenze dinanzi al Consiglio TEME 11/12.08 11
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