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news News - News - News - News - News IMPORTANTI NOVITÀ NEGLI APPALTI PUBBLICI: LA LEGGE 136 DEL 13.8.2010 Dal 7 settembre 2010 i pagamenti dei fornitori pubblici dovranno essere eseguiti alla luce degli artt. 3 e 6 della L. 13.8.2010 n. 136. Tali articoli dettano disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche. Con la nuova legge antimafia, per prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. Tutti i movimenti finanziari ( sia entrate che uscite) relativi appunto ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’entrata in vigore della normativa è accompagnata da interpretazioni contrastanti. Non c`è alcun dubbio infatti, che la tracciabilità si applicherà subito a tutti i contratti con i fornitori pubblici stipulati dal 7 settembre, come si è espressa anche una nota del Ministero degli Interni, resta però ancora nebulosa e confusa la situazione riguardante tutti i contratti in corso, anche quelli scaduti, qualora ci siano ancora pagamenti da effettuare. Motivo di discussione è nel tratto di applicazione della norma che richiede l’applicazione del codice unico di progetto (Cup), che oggi i contratti in essere non hanno e senza il quale non c`e` trac- ciabilità. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari infatti, i bonifici bancari o postali dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante. La stazione appaltante, a sua volta, richiederà il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l’indicazione del CUP, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il l 2% e il 10% del valore della transazione stessa. Intanto in un comunicato CIPE del 30 agosto si legge che il sistema CUP è in grado di rilasciare il codice anche per gli interventi relativi alla gestione corrente, Precisando inoltre che sono in atto approfondimenti sul contenuto della norma. Attenzione scaturisce anche dal fatto che la legge parla genericamente di contratti di forniture e servizi, senza definire alcun importo, prevedendo all’art. 2, c. 1/a una delega al Governo per l’aggiornamento dei limiti di valore oltre i quali il contratto è soggetto alla normativa antimafia. In mancanza di indicazioni ufficiali e in relazione alla suddetta delega, si può ipotizzare di ritenere il limite di € 154.937,07 (Lire 300.000.000), stabilito all’art. 1, c. 2/e del d.lgs. n. 252/1998, quale valore discri- minante per la tracciabilità dei pagamenti, visto che potrebbe apparire strano per un contratto, per cui preventivamente non è stata prevista alcuna certificazione/informa- zione antimafia che venga poi sottoposto alla tracciabilità dei pagamenti. 42 TEME 9.10