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editoriale Taglio del 5 per cento sugli appalti in corso Sull’altare del necessario risanamento dei conti pubblici ad essere sacrificati sono alcuni Avv. Angelo Lucio Lacerenza principi dell’ordinamento giuridico italiano. Studio legale Lacerenza Roma L’art. 8, comma 8, del D.L. 66/2014, in vigore dallo scorso 24 giugno, autorizza le PP.AA. “a ridurre gli importi dei contratti in essere [..] aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi”. Il taglio dei corrispettivi per un‘imposizione successiva, unilaterale e terza rispetto alle parti del contratto scalfisce la certezza del diritto in virtù della quale la valutazione degli assetti di interesse viene condotta con riferimento al diritto vigente al momento in cui essi sono posti in essere. A nulla serve il tentativo di “internalizzare” tale imposizione riconoscendo alle parti la facoltà “di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione”, poiché nel settore degli appalti gli elementi essenziali del contratto - tra cui il prezzo - sono il frutto di un rigido confronto concorrenziale procedimentalizzato dal D.Lgs. 163/2006 alla luce dei canoni di par condicio e segretezza delle offerte; confronto irripetibile perchè consacrato nell’offerta prodotta entro il termine perentorio di scadenza previsto dal bando. Non vale a ripristinare l’equilibrio del sinallagma contrattuale la facoltà riconosciuta agli appaltatori di non accettare detta riduzione e “di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l’amministrazione”, attese la posizione di “forza contrattuale” propria delle PP.AA. e l’attuale crisi economica che spinge le imprese ad accettare impegni finanche in perdita pur di non rinunciare al “bene della vita” costituito dalla commessa in corso. In sede di partecipazione all’appalto i concorrenti hanno, peraltro, basato la loro offerta in ragione di una lex specialis che definiva puntualmente i criteri tecnico-economici di aggiudicazione. L’introduzione successiva di una riduzione del corrispettivo, in barba a quanto previsto nel bando noto in sede di gara, snatura anche il principio di tutela dell’affidamento ingenerato dalla disciplina conosciuta ed in virtù della quale l’offerta era stata confezionata; offerta che (forse) nemmeno sarebbe stata presentata se si fosse saputo ab initio di un corrispettivo ridotto del 5%! La previsione, infine, della riduzione del 5% anche per le “procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l’aggiudicazione, anche provvisoria” completa il quadro di una norma (incostituzionale?) foriera di vulnus, laddove si consideri che l’aggiudicazione provvisoria, per consolidata giurisprudenza amministrativa, è atto endoprocedimentale rispetto al quale mal si attagliano la rinegoziazione e il recesso, istituti tipici della successiva fase contrattuale. Al Legislatore ed agli operatori tutti del diritto il compito di lenire le ferite inferte! TEME 5/6.14 3 06TEME_maggio_giugno 2014.indd 3 01/08/14 09:38