Cassazione: anche le Asl possono dedurre l’Inail

Due sentenze della Corte di Cassazione, entrambe depositate il 16 giugno (le numero 15036 e 15037 di quest’anno) smentiscono e in qualche modo “correggono” a favore degli enti della Pa la circolare 148/2000 dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui la deduzione dalla base imponibile Irap dei contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro non è consentita alle aziende pubbliche che utilizzano il “retributivo”. Le sentenze in oggetto rappresentano un precedente molto importante per tutte le aziende pubbliche, comprese quindi quelle del Ssn, che possono così godere di un risparmio dell’8,5% sui contributi Inail attraverso la deduzione Irap. La vicenda, molto complessa, si è conclusa con la Coste di Cassazione che ha dato piena ragione a un’azienda ospedaliera (l’Aou Meyer di Firenze) spiegando fra l’altro che: “Nel caso di specie non può dubitarsi che, anche per le amministrazioni pubbliche e gli enti ad esse equiparati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e-bis), d.lgs. n. 446 del 1997, i contributi di che trattasi rappresentino un costo e non si vede ragione per cui esso, a differenza degli altri soggetti passivi di imposta, non debba nei loro confronti essere considerato meritevole di comportare una riduzione dell’imponibile e, quindi, dell’imposta. Varrà al riguardo considerare che, anche per tali soggetti, il presupposto d’imposta rimane pur sempre identificato nel c.d. valore aggiunto netto della produzione, in astratto commisurato alla differenza tra valore e costi della produzione, diversi da quelli di lavoro e per interessi”.

Circolare agenzia Entrate 148

Sentenza 15036

Sentenza 15037

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