Statuto

Testo degli articoli con le modifiche approvate dall’Assemblea dei delegati a Bari il 7 giugno 2014, a Bologna il 29 maggio 2017 e il 30 Ottobre 2021.

Art.1- Scopi della F.A.R.E.

La F.A.R.E. -Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Provveditori della sanità, con sede nella residenza del Presidente in carica, non ha scopo di lucro e persegue:

  1. a) il dibattito e lo studio dei problemi di organizzazione manageriale, tecnica e di gestione dei servizi economali e delle  funzioni inerenti  agli approvvigionamenti, nell’ambito delle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private, attraverso vari strumenti operativi, quali convegni, congressi. visite sociali, studi, pubblicazioni, ecc.;
  2. b) l’aggiornamento e la qualificazione professionale degli appartenenti alla categoria, nonché l’organizzazione di formazione professionale per le strutture operative di economato e provveditorato:
  3. c) la difesa e la valorizzazione delle funzioni e delle attività tecnico-economali e provveditoriali, sotto l’aspetto manageriale, tecnico-giuridico e normativa;
  4. d) la partecipazione con propri rappresentanti ad organizzazioni e commissioni per lo studio di problemi di caratteri organizzativo, economico e di mercato, nonchè la prestazione di eventuali consulenze tecnico-professionali;
  5. e) il coordinamento e lo stimolo delle attività delle singole associazioni regionali e ciò nel rispetto delle autonomie statutarie;
  6. f) il collegamento con organismi rappresentativi del mondo dei servizi e dell’approvvigionamento, con particolare riferimento al  settore sanitario ed assistenziale, a livello nazionale,  europeo ed internazionale;
  7. g)   la   promozione,   a   livello   scolastico   superiore   e   universitario   delle   specializzazioni dell’approvvigionamento  della gestione dei beni e servizi e della logistica;
  8. h) la certificazione della competenza professionale degli associati, attestandone la formazione specifica in materia di approvvigionamenti e logistica.

Art. 2- Attività della F.A.R.E.

La F.A.R.E., direttamente  o tramite accordi e convenzioni con terzi, cura la promozione di specifiche attività di informazione, di formazione e di supporto operativo a favore dei propri associati. In particolare, la F.A.R.E. realizza le seguenti iniziative:

  1. a) TEME: rivista bimestrale di tecnica e metodologia economale, organo ufficiale della F.A.R.E.
  2. b)  www.fareonline.it sito internet ufficiale della F.A.R.E.
  3. c) Agenda F.A.R.E.: strumento operativo del Provveditore-Economo.
  4. d) Congresso Nazionale F.A.R.E., con cadenza biennale.

Per realizzare le iniziative connesse ai propri scopi e compiti statutari, che richiedono l’espletamento dì attività di natura commerciale, anche occasionale, la F.A.R.E. potrà costituire società, secondo modalità approvate dal Consiglio Direttivo, che comunque assicurino il controllo delle attività stesse da parte della F.A.R.E
La  F.A.R.E.,  con  decisione  del  Consiglio  Direttivo,  potrà  delegare   alcune  delle  attività  federali alle associazioni regionali.

Art. 3- Composizione della F.A.R.E.

La Federazione è composta dalle seguenti associazioni regionali:

  1. a) A.C.E.P. Associazione Campana Economi Provveditori;
  2. b) A.E.P.&L. Associazione Economi Puglia e Lucania:
  3. c) A.L.E. Associazione Lombarda Provveditori Economi della Sanità;
  4. d) A.L.P.E. Associazione Ligure Provveditori Economi;
  5. e) A.P.E. Associazione Provveditori Economi Piemonte-Valle d’Aosta;
  6. f) A.R.E. Associazione Regionale Economi Provveditori Emilia-Romagna Marche;
  7. g) A.R.E.A. Associazione Regionale Economi Provveditori Abruzzo e Molise;
  8. h) A.R.E.P.S. Associazione Regionale Economi e Provveditori Siciliani;
  9. i) A.R.P.E.S. Associazione Regionale Provveditori Economi Sardegna;
  10. j) A.R.T.E. Associazione Regionale Tosco Umbra Economi;
  11. k) A.T.E. Associazione Triveneta Economi;
  12. l) A.E.L. Associazione Economi Provveditori Sanità Lazio;
  13. m) A.P.E.C. Associazione Provveditori Economi Calabria;

La costituzione di nuove associazioni o lo scioglimento delle attuali dovranno ottenere l’approvazione del Consiglio Direttivo della F.A.R.E.

Art. 4- Le associazioni regionali

Possono aderire alle associazioni regionali, in qualità di soci effettivi, i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, con qualifica dì livello direttivo o dirigenziale, adibiti a funzioni dì Economato e/o Provveditorato, nonchè responsabili dì Provveditorato ed Economato di altre strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private.

E’ facoltà delle associazioni regionali prevedere l’adesione di soci aggregati senza diritto dì voto e di rappresentanza attiva e passiva.

Tali soci aggregati devono rientrare nelle seguenti categorie:

  1. a) dipendenti del S.S.N. che operano nell’ambito delle funzioni di Economato e Provveditorato, con qualifica di concetto o equivalente;
  2. b) dipendenti di enti del settore pubblico allargato, con qualifica di livello direttivo o dirigenziale, che operano nel settore Approvvigionamento, Economato, Logistica.

I soci che attualmente fanno parte delle singole associazioni regionali, che non sono compresi nei ruoli amministrativi di cui sopra o che hanno cambiato settore professionale, come pure i soci collocati a riposo, possono continuare a far parte delle associazioni.

Art. 5- Organi della F.A.R.E.

Sono organi della Federazione:

  1. a) l’Assemblea;
  2. b) il Consiglio di Presidenza;
  3. c) il Consiglio Direttivo;
  4. d) il Presidente;
  5. e) il Collegio dei Sindaci;
  6. f) l’Organismo di Vigilanza

Art. 6 – L’Assemblea

L’Assemblea è costituita dalle delegazioni rappresentanti le singole associazioni regionali, dal Presidente, dal Consiglio di Presidenza della F.A.R.E. e dal Collegio dei Sindaci.

Ogni delegazione è composta dal Presidente della Associazione regionale, membro di diritto, e dai delegati nominati dall’Assemblea regionale, in ragione di uno ogni venti associati. Le frazioni superiori a dieci associati danno diritto alla nomina di un delegato.

La rappresentanza numerica di ogni Associazione, secondo il rapporto proporzionale previsto al comma 2, è riferita alla media aritmetica del numero degli associati soci effettivi e paganti degli ultimi due anni, escluso quello in cui si svolge l’Assemblea.

All’Assemblea sono ammesse soltanto le delegazioni delle associazioni in regola con i versamenti alla Federazione delle quote associative, alla data stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono attribuite alla competenza dell’Assemblea, secondo le procedure previste dallo statuto, le seguenti attività:

  1. a) approvazione dello Statuto e delle sue modifiche;
  2. b) nomina del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Sindaci;
  3. c) approvazione del programma delle attività formative, dei bilanci di previsione e consuntivo, approvazione del rendiconto economico e finanziario della
  4. d) conferimento di cariche onorarie per particolari meriti nell’attività associativa. Art. 7- Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all’anno, sentito il Consiglio Direttivo.

La convocazione dell’Assemblea in via straordinaria potrà essere richiesta da parte di almeno un terzo degli iscritti alle associazioni regionali, o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo nazionale.

l componenti dell’Assemblea devono essere avvertiti della convocazione mediante posta ordinaria o per fax o per via elettronica e telematica almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione; con la lettera di convocazione deve essere reso noto l’ordine del giorno.

L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti e in seconda convocazione, da tenersi un’ora dopo della prima, qualunque sia il numero dei componenti presenti.

L’Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti, e in seconda convocazione, da tenersi un’ora dopo della prima, quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea, se non diversamente stabilito, sono approvate a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, la proposta si intenderà respinta.

Il Presidente di ciascuna Associazione Regionale può rappresentare in Assemblea tutti i delegati dell’Associazione ad eccezione della convocazione avente all’ordine del giorno l’elezione del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Sindaci, in questo caso ciascun Presidente o delegato potrà disporre di una sola delega oltre al proprio voto.

Ogni componente dell’Assemblea ha diritto di voto nelle attività di competenza di tale organo, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 8- il Consiglio di Presidenza

Il  Consiglio  di  Presidenza  è  costituito  da  tre  componenti:  un  Presidente  e  due  Vicepresidenti, un Vicepresidente esercita le funzioni di tesoriere e di segreteria della Federazione.

Il   Consiglio  di   Presidenza  deve   essere   rappresentativo  delle   aree   geografiche  del   paese. Saranno presentate tre liste, una per ogni area, Nord Centro e Sud, e il candidato più votato per ogni lista è eletto  nel  Consiglio  di Presidenza. Il delegato dell’Assemblea, a votazione segreta, esprime una preferenza per il candidato della lista che comprende la sua Associazione regionale.

Le Associazioni regionali, di cui all’art.3 dello Statuto, sono aggregate per le elezioni del   Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Sindaci nelle seguenti tre liste:

  1. a) lista Nord:

A.L.P.E. Associazione Ligure Provveditori Economi;

A.P.E. Associazione Provveditori Economi Piemonte-Valle d’Aosta;

A.L.E. Associazione Lombarda Provveditori Economi della Sanità;

A.T.E. Associazione Triveneta Economi;

  1. b) lista Centro:

A.R.E. Associazione Regionale Economi Provveditori Emilia-Romagna Marche;

A.R.T.E. Associazione Regionale Tosco Umbra Economi;

A.E.L. Associazione Economi Provveditori Sanità Lazio;

A.R.P.E.S. Associazione Regionale Provveditori Economi Sardegna;

  1. c) lista Sud:

A.C.E.P. Associazione Campana Economi Provveditori;

A.E.P.&L. Associazione Economi Puglia e Lucania;

A.R.E.A. Associazione Regionale Economi Provveditori Abruzzo e Molise;

A.R.E.P.S. Associazione Regionale Economi e Provveditori Siciliani;

A.P.E.C. Associazione Provveditori Economi Calabria;

Le candidature per il Consiglio di Presidenza devono essere notificate al Presidente della Federazione entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del Consiglio uscente.

Le modalità di presentazione delle candidature saranno stabilite con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle modifiche statutarie.

Il Consiglio di presidenza dura in carica un biennio e comunque decade con la nuova elezione dello stesso organismo da parte dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo successivamente procede alla elezione del Presidente e dei Vicepresidenti della Federazione.

La carica di Presidente e di Vicepresidente è incompatibile con quella di Presidente dell’Associazione regionale; tale incompatibilità deve essere rimossa entro sei mesi dal suo verificarsi a pena di decadenza, previa diffida del Presidente o di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, se l’incompatibilità riguarda il Presidente.

In caso di dimissioni o di decadenza per incompatibilità di un componente, subentra il primo candidato non eletto, che ha riportato il maggior numero di voto; a parità di voti prevale l’anzianità anagrafica.

Il Consiglio di Presidenza dovrà presentare al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ciascun anno, il programma delle attività politiche e formative da svolgere nell’anno successivo, unitamente alle relative proposte di finanziamento e un bilancio di previsione; entro il 31 marzo dovrà essere presentata all’Assemblea il bilancio consuntivo.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Consiglio di Presidenza e dai Presidenti delle singole Associazioni regionali.

In caso di impedimento personale, i Presidenti delle Associazioni regionali potranno farsi rappresentare nel Consiglio Direttivo, con regolare delega, da un consigliere della propria Associazione regionale.

Art. 10- Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno ogni quadrimestre, in sede da stabilire di volta in volta, inviando t 5 giorni prima gli avvisi dì convocazione con l’indicazione dell’ordine del giorno, anche tramite fax o per via elettronica e telematica.

Nei casi urgenti i termini potranno ridursi a giorni 5, con comunicazione telegrafica.

Ogni membro del Consiglio Direttivo potrà chiedere la convocazione straordinaria, indicandone i motivi. Il Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, potrà aderire o meno alla richiesta, motivando, in quest’ultimo caso, le ragioni del mancato accoglimento.

Art. 11 -Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo formula, discute e approva nell’ultima riunione di ogni anno solare il programma di massima per l’anno successivo, concernente le attività della F.A.R.E. e quelle delle singole associazioni che impegnano la Federazione. Inoltre, su proposta del Presidente:

  1. a) discute e approva il bilancio preventivo per l’anno successivo e la relazione di cassa predisposta dal Presidente del Collegio dei Sindaci;
  1. b) redige e sottopone annualmente all’Assemblea il rendiconto economico e finanziario della Federazione per l’approvazione.

Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 8, procede:

  1. a) all’approvazione delle norme regolamentari per la presentazione delle candidature al Consiglio di Presidenza e per l’elezione del Presidente e dei Vicepresidenti della Federazione;
  2. b) all’elezione del Presidente e dei Vicepresidenti tra i componenti del Consiglio di Presidenza, nonché alla loro eventuale sostituzione;
  3. c) alla nomina dei membri dell’Organismo di Vigilanza

Il Consiglio Direttivo può altresì proporre all’Assemblea ìl conferimento di cariche onorarie, per particolari meriti nell’attività associativa.

Il Consiglio Direttivo può, previo voto palese e con maggioranza di almeno 2/3 dei presenti, nominare un Commissario Straordinario per la gestione delle attività ordinarie di una Associazione Regionale che non risulti presentare, da più di t 2 mesi, rappresentanze ufficiali sia in termini di Presidente che dì  Direttivo Regionale – così come dì soci regolarmente iscritti e per ì  quali vengono corrisposte le previste quote FARE-   allo scopo di consentire la celere ricostituzione degli organi gestionali;

E’ attribuita alla competenza del Consiglio Direttivo la costituzione di società, ai sensi dell’art. 2, comma 1bis, nonché l’approvazione dei principi e delle modalità di funzionamento della società stessa. Art. 12- Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti

Il Presidente e i Vicepresidenti della Federazione sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio dì Presidenza, secondo le norme stabilite dallo stesso Consigli Direttivo.

Alla prima costituzione e in caso di successivo rinnovo del Consiglio di Presidenza, entro 60 giorni dalla sua costituzione il componente più anziano convoca il Consiglio Direttivo per procedere alle elezioni del Presidente e dei Vice presidenti.

Il Presidente e i Vicepresidenti durano in carica un biennio e comunque decadono con la nuova elezione del nuovo Consiglio di Presidenza da parte dell’Assemblea; sono rieleggibili consecutivamente per non più di una volta.

Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, convoca il Consiglio Direttivo e provvede a tutto quanto necessario per il suo funzionamento; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Al Presidente è attribuita la competenza in materia di concessione patrocinio ad eventi/corsi/congressi/seminari etc, con eventuale autorizzazione all’utilizzo occasionale del Logo ufficiale della FARE.

Il Presidente può affidare a ciascuno dei componenti del Consiglio di Presidenza la cura di specifici settori di attività ricompresi tra gli scopi istituzionali di cui all’art. 1; nell’espletamento di tali incarichi, i componenti del Consiglio di Presidenza agiscono su mandato del Presidente o del Consiglio Direttivo, a seconda delle rispettive attribuzioni di tali Organi.

Art. 14 -l Vicepresidenti, il Tesoriere e la Segreteria

I Vicepresidenti collaborano con il Presidente per il perseguimento degli scopi statutari.

Il Presidente individua il Vice che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e cura la gestione operativa delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il tesoriere redige annualmente il bilancio di previsione e il rendiconto economico e finanziario della Federazione che, discusso dal Consiglio Direttivo, è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea. Cura la riscossione delle quote che le singole Associazioni regionali devono versare alla Federazione. Presenta al Direttivo almeno due volte all’anno la situazione di cassa della Federazione e l’andamento del versamento delle quote delle Associazioni regionali.

La Segreteria tiene in ordine i documenti e l’archivio della Federazione, redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea della F.A.R.E., tiene la corrispondenza con le Associazioni in merito alle attività regionali.

Art. 15 – Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre soci effettivi della F.A.R.E., eletti dall’Assemblea per un biennio. Il Collegio dei Sindaci deve essere rappresentativo delle aree geografiche del paese.

Saranno presentate tre liste, una per il Nord Centro e Sud, e il candidato più votato per ogni lista è eletto nel Collegio dei Sindaci.

Il delegato dell’Assemblea, a votazione segreta, esprime una preferenza per il candidato della    lista che comprende la sua associazione regionale.

Il Collegio elegge tra i  suoi componenti un Presidente che deve presentare ogni anno al Consiglio Direttivo la   relazione  di cui all’art. 11,  comma 1, lettera a). Il Presidente del Collegio deve appartenere a un’area geografica diversa da quella del Presidente della Federazione.

Il Collegio esamina la contabilità e verifica la situazione di cassa della Federazione e redige una relazione sul conto consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo nella riunione in cui delibera la convocazione dell’Assemblea Ordinaria.

Art.16- L’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza è organo collegiale nominato dal Consiglio Direttivo e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

E’ composto da un membro esterno e da due membri interni alla FARE. All’Organismo di Vigilanza spetta il compito di vigilare:

  • sull’osservanza del Modello Organizzativo da  parte degli organi sociali,  dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service;
  • sull’efficacia e  sull’adeguatezza  del  Modello  Organizzativo,  nella prevenzione  dei reati,  in relazione alla struttura associativa;
  • sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni associative, normative e/o socio-ambientali, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto nel Modello

Art. 17 – Quote sociali

Il Consiglio Direttivo fisserà anno per anno la quota che le singole Associazioni regionali devono versare alla Federazione per ogni iscritto.

Le singole Associazioni dovranno segnalare alla Federazione, entro il mese di maggio di ciascun anno, il nominativo degli aderenti in regola con la quota associativa, versando l’importo dovuto; ogni nuova adesione successiva dovrà essere segnalata e regolata di volta in volta.

Art. 18- Modifiche statutarie

Le   modifiche   dello  Statuto   devono   essere   proposte  tramite   il  Consiglio   Direttivo  e   inserite nell’ordine del giorno contenuto nella lettera di convocazione dell’Assemblea.

Per l’approvazione di modifiche dello Statuto è necessaria la votazione favorevole di due terzi dei presenti all’Assemblea.

L’Assemblea vota per alzata di mano le modifiche allo Statuto, articolo per articolo; con voto finale, sempre per alzata di mano, l’Assemblea approva lo statuto.

Art.19 – Disposizioni patrimoniali

Le clausole del presente statuto sono conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460 in tema di patrimonio e pertanto:

  1. a) è fatto divieto di distribuire anche in forma indiretta utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  2. b) le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili;
  3. c) in caso di scioglimento della Federazione, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito eventualmente l’organismo di controllo di cui all’art.3,comma 190 della legge 662/1996.

Art. 20- Rinvio

Per tutto quanto non è particolarmente previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile. Art.21 – Norma transitoria e finale

Le modifiche statutarie sono immediatamente esecutive

Il Presidente

Salvatore Torrisi

 

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLO DI PRESIDENZA E DEL COLLEGIO DEI SINDACI  F.A.R.E.

Condividi