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pubblici appalti La solidarietà in materia di appalti: la tutela dell’Appaltatore e del Committente Sara Di Cunzolo Il regime della responsabilità solidale del D. lgs. n. 276/2003, il quale è stato Avvocato Amministrativista in materia di appalti di opere e servizi oggetto, come dianzi detto, di vari inter- in Roma è da un decennio oggetto di intervento venti modificativi nel corso degli ultimi Stefano Balestrieri Dottore Commercialista in termini di individuazione dei soggetti anni e da ultimo dalla L. 28 giugno 2012 e Revisore Legale coobligati, dell’oggetto della solidarie- n. 92 (Legge Fornero). tà e della tutela in sede procedurale e La norma è stata oggetto di grande processuale. Va innanzitutto richiamato attenzione nell’ultimo anno. il quadro di riferimento normativo che Il d.l. n. 5/12, come modificato è inter- interessa la materia. venuto sul comma 2 dell’art. 29 citato Oggi si ha da un lato la coobligazione soli- allungando a due anni dalla cessazione dale in materia di retribuzioni e contributi dell’appalto il termine di solidarietà tra previdenziali e assicurativi per gli infortuni committente, appaltatore e subappalta- sul lavoro disciplinata dall’art. 29 del D. tore, specificando quali prestazioni fos- lgs. n. 276/2003, oggetto di recente modi- sero oggetto della solidarietà. fica ad opera dapprima dell’art. 21 del d.l. Giova solo ricordare che la responsa- 9 febbraio 2012, n. 5 come convertito in bilità solidale non attiene alle sanzioni legge 4 aprile 2012, n. 35 e della legge civili e viene introdotto il principio del cd. Fornero subito dopo; e dall’altro la “beneficium excussionis” che il commit- coobligazione solidale in materia di IVA e tente imprenditore deve però far valere ritenute IRPEF disciplinata dal comma 28 nella prima difesa utile, non dimentican- dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio do quindi che la solidarietà presuppone 2006, n. 223 convertito, con modifica- anche una conoscibilità delle situazioni. zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, In merito alla esclusione della solidarie- oggetto di modifica con l’ultimo decreto tà rispetto alle sanzioni civili, quale può sviluppo (art. 13-ter d.l. 22 giugno 2012, essere il caso di omesso o ritardato ver- n. 83, convertito con modifiche dalla legge samento dei contributi previdenziali - che 7 agosto 2012, n. 134). Per completezza di secondo la Corte di Cassazione rilevano informazione si richiama anche il disposto quale sanzione civile e non amministrati- dell’art. 26 del decreto l.gs. 9 aprile 2008 va, cfr. sentenza n. 14475/2009 -, è bene n. 81 al cui comma 4 viene dichiarata la notare come non trattasi di norma inter- responsabilità solidale tra imprenditore pretativa e quindi con efficacia retroat- committente, appaltatore e subappaltatori tiva. per i danni non indennizzati al lavoratore A seguito dell’entrata in vigore di detta da parte dell’INAIL o dell’ IPSEMA (Istituto disposizione si è venuta a creare una di previdenza per il settore marittimo). disparità temporale: id est, mentre per gli Si vuole inizialmente affrontare il tema inadempimenti tali da determinare san- della responsabilità di cui all’art. 29 zioni civili che vanno temporalmente a 4 TEME 11/12.12