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pubblici appalti La circolare n. 5/2011 concludeva chia- ed il conseguente modello F24 di paga- rendo che «trascorso il termine di due mento, nonché l’elenco preventivo di tutti anni dalla cessazione dell’appalto previsto i lavoratori impiegati nell’appalto così da dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, rimane poter ben individuare i soggetti impiega- possibile l’azione diretta ex art. 1676 c.c. ti ed avere parametri di riscontro rispet- nei confronti del committente, azione con to alla documentazione consegnata. Ne cui il lavoratore può ottenere la retribu- consegue che i pagamenti effettuati dal zione non corrisposta entro il limite del committente nei confronti dell’appaltato- debito che il committente ha verso l’ap- re principale saranno modulati secondo il paltatore». corretto assolvimento degli adempimenti Ad oggi si è quindi in attesa che si abbia- posti a carico di quest’ultimo. Si ritiene no prime esperienze in merito. Il com- altresì che il committente appaltatore mittente imprenditore ha la possibilità di dovrà individuare una forma di tutela che tutelarsi solo attraverso norme “pattizie” copra il periodo biennale in cui si estende che disciplinino obblighi in capo all’ap- la propria responsabilità solidale, tutela paltatore ed ai propri subappaltatori, che potrà a questo punto esplicarsi nella pretendendo l’acquisizione in via preven- costituzione di apposita cauzione depo- tiva di quanta più documentazione com- sitata dall’appaltatore al committente o provante i pagamenti delle retribuzioni, trattenuta da quest’ultimo sui corrispet- prima di effettuare i pagamenti a proprio tivi maturati annualmente e da restituirsi debito per la prestazioni dei lavori, servizi entro il termine del biennio dalla cessa- e forniture. zione dell’appalto. Per quanto attiene le forme di tutela in Per quanto attiene la responsabilità di cui capo al committente imprenditore si pos- al comma 28 dell’articolo 35 del decreto- sono considerare cauzioni o fideiussioni legge 4 luglio 2006, n. 223, vi è stato a favore del committente per importi che da ultimo un importante intervento ad siano però congrui rispetto al rischio di opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 con vedersi chiamati in causa per una somma l’introduzione dell’articolo 13-ter in sede di obbligazioni che possono raggiungere di conversione ad opera della L. 7 agosto importi rilevanti. Tale garanzia ovviamen- 2012, n. 134. te comporta difficoltà in capo all’appal- Con tale ultimo intervento si è da un tatore di minori dimensioni di poter far lato confermato l’ambito di responsabi- fronte a tali adempimenti sia finanzia- lità solidale per debiti da ritenute fiscali ri che amministrativi, ragione ancora operate sui redditi dei lavoratori dipen- più valida se si estende la tutela verso denti impiegati e per l’IVA dovuta all’E- i subappaltatori. Altra forma di tutela rario per le attività compiute nell’ambito può ravvedersi in appositi accordi pattizi dell’appalto e dall’altro si è effettuato inseriti nel contratto di appalto principale un restringimento dell’area di solidarietà con obbligo di ribaltamento nei contratti tra i soggetti coinvolti nell’appalto. Viene di sub-appalto, laddove concessi, ove si fatto salvo il principio esimente per cui preveda l’esibizione della documentazio- la responsabilità solidale dell’appaltatore ne attestante l’assolvimento dell’obbligo viene meno se questi “verifica”, acquisen- di comunicazione all’INPS dei contributi do dai sub-appaltatori idonea documen- maturati per ciascun mese di competenza tazione, il corretto assolvimento degli 6 TEME 11/12.12
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