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sicurezza sul lavoro applicazione delle norme da un punto di fiche al D.lgs 231/2001 (disciplina persone vista soggettivo ad un punto di vista giuridiche ed associazioni anche prive oggettivo: saranno interessati infatti di personalità giuridica). tutti i settori lavorativi (compreso il pubblico - c.d effettività della tutela), PUNTI DI PARTICOLARE RILIEVO tutti i lavoratori (inclusi gli autonomi) Riteniamo essenziale sottolineare e tutti i rischi. l’introduzione del nuovo articolo 25- Per quanto riguarda l’impatto sulla vita septies volto a disciplinare le infrazioni delle imprese, riteniamo che le modi- in merito a omicidio colposo, lesioni fiche che avranno una maggiore inci- colpose gravi o gravissime commesse denza saranno essenzialmente quattro: con violazione di norme antinfortuni- 1. Ampliamento campo di applicazione stiche e sulla tutela dell’igiene e salute 2. Rivisitazione della attività di vigilanza sul lavoro. 3. Revisione del sistema delle sanzioni Per questi delitti è prevista l’applicazione 4. Maggior peso dato alla Rappresen- di una sanzione pecuniaria in misura non tanze sindacali. inferiore a mille quote (importo quota da un minimo di euro 258 ad un massimo Importanti novità riguardano inoltre gli di euro 1549) e delle seguenti sanzioni enti e le persone giuridiche con modi- interdittive con durata variabile da tre mesi ad un anno: a)Interdizione dall’esercizio dell’attività. Le principali modifiche introdotte b)Sospensione o revoca di autorizza- riguardano sicuramente l’aumentata zioni, licenze o concessioni funzionali deterrenza in caso di violazione o alla commissione dell’illecito. c) Divieto di contrattare con la pubblica di mancata osservanza delle amministrazione, salvo che per otte- norme in materia di sicurezza e nere le concessioni di un pubblico salute; il riconoscimento della servizio. d)Esclusione da agevolazioni, finanzia- prevenzione come processo di menti, contributi o sussidi e l’eventuale apprendimento, una concezione revoca di quelli già concessi. e) Divieto di pubblicizzare beni e servizi. di salute definito come stato completo di benessere fisico, Ricordiamo poi che il comma 1, dell’art. mentale e sociale; una corretta 15 ex D.lgs 81/08 stabilisce, tra le misure generali di tutela nei luoghi di lavoro la suddivisione tra le attività di valutazione di tutti i rischi per la salute e informazione, formazione ed sicurezza e la programmazione delle misure di prevenzione; l’eliminazione dei rischi e, addestramento; l’inscindibilità tra la ove non fosse possibile, la loro riduzione delega di funzioni di prevenzione al minimo in relazione alle conoscenze da parte del datore di lavoro e acquisite in base al progresso tecnico. In merito a questi orientamenti, ricor- l’autonomia nei confronti del delegato. diamo che l’obiettivo sotteso alla reda- 6 TEME 5.09
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