Page 40 - TEME_2011-01-Gennaio
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news News - News - News - News - News Avv. Andrea Stefanelli DELIbErAZIoNE AUTorITà VIGILANZA CoNTrATTI PUbbLICI 3/11/2010 (APProVATA IN DATA 20/12/2010) A seguito della sostituzione del “CUP” con il “CIG”e, quindi, stante l’esigenza d’imporre l’obbligo del CIG per tutte le gare (anche sotto i 150.000 €), l’Autorità di Vigilanza ha colto l’occasione (!) per modifcare anche l’importo dei contributi da versare per la partecipazio- ne alle pubbliche gare. Così con la presente deliberazione, in vigore dal 1 gennaio 2011, si è previsto che le Stazio- ni appaltanti richiedano il CIG per tutte le gare indipendentemente dal tipo di procedura adottata (quindi anche per le negoziate ed i cottimi) nonché dal loro valore; relativamente poi all’obbligo di pagamento del contributo, gli Enti appaltanti sono esentati per le gare d’importo inferiore ai 40.000 €, mentre per i concorrenti rimane il limite dei 150.000 € pro- cedendo tuttavia, per gli altri scaglioni di valore, ai seguenti aumenti: • gare fno a 150.000 esente • gare da 150.000 e fno a 300.000 20 e • gare da 300.000 e fno a 500.000 35 e • gare da 500.000 e fno a 800.000 70 e • gare da 800.000 e fno a 1.000.000 80 e • gare da 1.000.000 e fno a 5.000.000 140 e • gare da 5.000.000 e fno a 20.000.000 200 e • gare oltre i 20.000.000 500 e Risulta poi confermato che il pagamento del contributo è condizione d’ammissibilità alla gara e che la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa d’esclusione ex lege, mentre, per le gare multilotti, occorre procedere al versamento in corrispondenza del valore di ogni lotto a cui si intende partecipare. ProroGA PEr LA VErIfICA A CAMPIoNE Consiglio Stato, IV°, 13/12/2010, n. 8739 Il termine previsto dall’art. 48 del Codice appalti inizia a decorrere il giorno del sorteggio a campione ed ha natura perentoria (10 gg. solari), il cui mancato rispetto provoca l’esclu- sione dalla gara; è tuttavia possibile chiedere una proroga di tale termine (che talvolta può risultare troppo “stringente”, quando la mole degli originali dei documenti da produrre è molto consistente) se si dimostra l’oggettiva impossibilità ad osservarlo (ad es. diniego o ritardo nel rilascio di detti documenti da parte di altre PP.AA.) ma sempreché tale richiesta venga presentata “prima” della scadenza dei 10 giorni, con ciò signifcando che formulare istanza di proroga al decimo giorno è stato considerato, dal Consiglio di Stato, come un ingiustifcato ritardo (a dimostrazione dell’inerzia dell’operatore sorteggiato) e quindi san- zionato il suo mancato rispetto (con la relativa esclusione). 38 TEME 1.11
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