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news I PAGAMENTI NEGLI APPALTI DEVoNo ESSErE “TrACCIATI” Legge 17/12/2010, n. 217 di conversione (con modifcazioni) del DL 12/11/2010, n. 187 Nella precedente newsletter si è dato conto della pubblicazione del decreto-legge 12/11/2010, n. 187 di modifca della legge 13/8/2010, n. 136 relativa alla tracciabilità dei fussi fnanziari, con la precisazione che il decreto-legge (immediatamente esecutivo) se non fosse stato convertito entro 60 giorni sarebbe decaduto; in data 18/12/2010 è stata pubblicata la legge n. 217 di conversione di detto d.l.n. 187/2010, cui sono state apportate tuttavia le seguenti modifcazioni: a) in termini d’applicabilità della l.n. 136/10 ai contratti sottoscritti precedentemente, mentre il decreto-legge prevedeva un obbligo d’adeguamen- to alla l.n. 136010 “entro centottanta giorni” dall’entrata in vigore (quindi fno al 7/3/2011), la legge di conversione fa invece correttamente decorrere i 180 gg. dalla “sua” entrata in vigore (19/12/2010) cosicché il termine decade il 16/6/2011, data ultima quindi entro cui occorre adeguare i contratti precedentemente siglati; in ogni modo, al fne di ”agevolare” l’attività d’adeguamento, lo stesso Legislatore ha previsto che, ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., tutti i contratti (dopo il 16/6 p.v.) saranno comunque automaticamente integrati con le clausole di cui all’art. 3, commi 8 e 9 l.n. 136/10; ciò signifca che i contraenti che in- tendono adeguare i loro contratti lo possono fare entro il 16/6 mentre, per tutti gli altri, decorsa detta data, i contratti di subappalto e/o subfornitura risulteranno già automati- camente adeguati; b) è poi previsto un innalzamento dell’importo per le spese giornaliere da 500 e a 1.500 e, a cui si può provvedere anche con strumenti diversi dal bonifco (è tuttavia sempre vietato l’uso dei contanti), cui s’aggiunge la possibilità di costituire un “fondo-cassa” (sempre con bonifco) da cui attingere per le spese giornaliere, costituito a favore di uno (o piu’) dipendenti e fermo restando l’obbligo di rendicontazione. Tutte le altre modifche apportate agli artt. 3 e 6 della legge 1/8/2010 n. 136 da parte degli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12/11/2010, n. 187 sono confermate e quindi, a partire dal 18/12/2010, hanno forza di legge. È ILLEGITTIMo ChE UNA STAZIoNE APPALTANTE CoSTITUISCA UNA SoCIETà CoN UN oPErATorE PrIVATo A CUI AffIDA UN SErVIZIo PUbbLICo SENZA L’INDIZIoNE DI UNA PUbbLICA GArA Corte Giustizia Europea 22/12/2010, C-215/09 La Corte di Giustizia CE è tornata ancora sulla questione della costituzione, da parte di una Pubblica Amministrazione, di una società mista pubblico-privata (con scelta del partner privato senza indizione di alcuna gara), cui successivamente viene affdata (alla medesima società mista) un servizio pubblico per affdamento diretto ovvero, anche in tal caso, senza l’indizione di pubblica gara, per confermare che tale modalità d’assegnazione viola la libera concorrenza ed il principio di parità di trattamento in quanto favorisce indebitamente quel partner privato che, scelto “a piacimento” della P.A. per costituire la società mista, si vede poi affdato un appalto pubblico - ancorché non direttamente, ma attraverso la suddetta società mista - che, al contrario, avrebbe dovuto legittimamente essere aggiudicato tra- mite gara pubblica. TEME 1.11 39