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gli esperti rispondono Sulla commissione di gara Un nostro lettore chiede di sapere se la commissione di gara debba essere unica, oppure se organi diversi possano essere preposti all’apertura delle buste e alla valutazione dell’offerta tecnica. Monica Piovi La giurisprudenza ha dato esso non appare per con- e professionalità tecnica (cfr. Piero Fidanza risposte diverse alla questione tro necessario, né talvolta T.A.R. Puglia, Lecce, 9.7.2008, PA Consultant in esame. rispondente a principi di eco- n. 2088). L’ orientamento più convincen- nomicità dell’azione ammini- In senso contrario invece il te sembra essere quello espres- strativa, là dove, ai fini della giudice del Tar Lazio (TAR so da una recente sentenza del valutazione dell’offerta eco- Lazio, Roma, 5.4.2011, n. TAR Piemonte (T.A.R. Piemonte, nomica, occorra semplice- 3009) ha evidenziato che 6.4. 2011, n. 351), in cui il giu- mente fare applicazione di deve essere la medesima dice espone dettagliatamente una formula meccanica per commissione a valutare le le ragioni che lo hanno indotto individuare l’offerta più bassa offerte sotto il profilo tecni- ad abbandonare la posizione (in tal senso anche C. Stato co e ad assegnare i punteggi assunta precedentemente ( sez. V, 13.10.2010, n. 7470)”. all’offerta economica. citando l’art. 283 del Regola- Nello stesso senso, si è rite- In linea con il TAR Lazio si era mento di esecuzione del codice nuto che l’attività del seggio pronunciato in precedenza il che distingue tra “commissione di gara possa essere ripartita TAR Lombardia (questa volta che valuta le offerte in una o tra una commissione tecni- nella sede di Milano e non di più sedute riservate” e “sog- ca ed una commissione, per Brescia, come nel caso sopra getto che presiede la gara in così dire, amministrativa, che citato): quest’ultimo aveva seduta pubblica”). avrebbe il compito di apri- ritenuto inammissibile che Il giudice piemontese ha rite- re le offerte economiche e di nelle procedure da aggiudi- nuto corretta la procedura attribuire il relativo punteggio, carsi con il criterio dell’offer- seguita dall’amministrazione, quando quest’ultima si risolve ta economicamente più van- che aveva previsto la nomina in una operazione meramente taggiosa la valutazione delle di una commissione tecnica matematica, priva di qualsi- offerte tecniche e di quelle all’esclusivo fine della valu- asi discrezionalità (cfr. T.A.R. economiche fosse affidata a tazione delle offerte tecniche, Lombardia-Brescia, 10.2.2011, commissioni diverse, dovendo mentre le offerte economi- n.244). Si ammette così la la valutazione essere effet- che erano state valutate dal prassi di consentire che le sole tuata dalla stessa commissio- cosiddetto “seggio di gara”. valutazioni connotate dalla c.d. ne giudicatrice, salvo restan- Nel passaggio più significati- discrezionalità tecnica siano do la possibilità di incaricare vo di tale sentenza leggiamo espresse dall’organo collegia- un seggio di gara per la pre- che “L’intervento della com- le preposto, tanto più nelle liminare valutazione della missione tecnica si giustifica materie in cui, la valutazione regolarità della documenta- in relazione alla valutazione delle offerte tecniche, oggetto zione amministrativa ai fini dell’offerta tecnica, appunto dell’appalto, richieda cono- dell’ammissione delle offerte per la natura delle valutazio- scenze approfondite, conno- (T.A.R. Lombardia, Milano, ni necessarie in quella sede; tate da una particolare perizia 5.12.2009, n. 5346). 42 TEME 7/8.11