Page 41 - TEME_Settembre Ottobre 2015
P. 41
vata e comprovata dichiara- amministrativi sia inibito rappresentare quali sono le sviluppo di tecnologie spe- zione dell’offerente, segreti in ragione della tutela di specifiche ragioni di tute- cialistiche ignote alla gene- tecnici o commerciali; segreti tecnici o commer- la del segreto industriale e ralità degli operatori e che b) a eventuali ulteriori ciali motivatamente eviden- commerciale custoditi negli devono rimanere nell’ambi- aspetti riservati delle offer- ziati dall’offerente in sede di atti di gara, in riferimento to del legittimo detentore te, da individuarsi in sede di presentazione dell’offerta. a precisi dati tecnici. Sicchè e sottratte alla conoscenza regolamento; L’ampliamento del segreto in assenza di tale dimostra- altrui, poiché, in caso con- c) ai pareri legali acquisiti trova un limite, tuttavia, ai zione, l’accesso deve esse- trario, ciò si tradurrebbe in dai soggetti tenuti all’appli- sensi del comma 6, in vista re consentito. Deve anche un chiaro vantaggio illecito; cazione del presente codi- della difesa in giudizio degli osservarsi che l’oggetto del cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, ce, per la soluzione di liti, interessi del richiedente in servizio (pulizia e sanifica- sez. I, 21.12.2011, n. 713)”. potenziali o in atto, relative relazione alla procedura di zione di strutture sanitarie) ai contratti pubblici; affidamento del contratto non si presta alla sussistenza 4. Deve ritenersi, quindi, d) alle relazioni riservate nell’ambito del quale viene di segreti industriali e com- conclude il Tar, che “ove del direttore dei lavori e formulata l’istanza di acces- merciali tali da compromet- non sia fornita in modo dell’organo di collaudo sulle so (tra le tante, CdS sez. V, tere la competitività dell’im- puntuale idonea prova in domande e sulle riserve del 30.11.2011 n. 6996)”. presa in caso di loro diffu- ordine all’esistenza di un soggetto esecutore del con- sione (peraltro, sempre la vero e proprio segreto non tratto. 3. Il Tar evidenzia così come giurisprudenza ha rimarcato possono non prevalere le 6. In relazione all’ipotesi di “nella fattispecie la cono- che la partecipazione a una esigenze di trasparenza cui al comma 5, lettere a) scenza degli atti in que- gara comporta inevitabil- della procedura cui lo stes- e b), è comunque consenti- stione sia strumentale alla mente che l’offerta tecnico- so concorrente si è volonta- to l’accesso al concorrente difesa in giudizio dell’inte- progettuale presentata fuo- riamente ed implicitamente che lo chieda in vista della ressata la quale ha impu- riesca dalla sfera di dominio assoggettato con la parte- difesa in giudizio dei propri gnato con separato ricorso riservato dell’impresa per cipazione alla procedura interessi in relazione alla gli atti di gara riservandosi porsi sul piano della valuta- competitiva, peraltro con procedura di affidamento in quella sede di propor- zione comparativa rispetto la duplice garanzia offer- del contratto nell’ambito re motivi aggiunti all’esi- alle offerte presentate da ta dall’ordinamento della della quale viene formulata to della visione dell’intera altri concorrenti, con la con- limitazione, sul piano della la richiesta di accesso.” documentazione”. seguenza che la società non legittimazione soggetti- Al riguardo “il Collegio ritie- Nello specifico, peraltro , aggiudicataria ha interesse va attiva, dell’accessibilità ne di aderire all’orienta- osserva il Collegio, “l’esi- ad accedere alla documen- dell’offerta ad esclusivo mento giurisprudenziale per stenza di segreti tecnici e tazione afferente le offerte vantaggio del solo concor- il quale “l’art. 13, comma 5, industriali è genericamen- presentate per la tutela dei rente che abbia partecipato lett. a), del d. lgs. n. 163 del te affermata dall’ammini- propri interessi; deve allora alla selezione e, sul piano 2006 (Codice degli appal- strazione come pure dalla essere escluso dall’accesso ai oggettivo, per le sole esi- ti) costituisce un’ipotesi di difesa della controinteres- dati contenuti in un’offerta genze di tutela giurisdizio- speciale deroga rispetto alla sata. Secondo condivisibile unicamente ciò che attiene nale (cfr. TAR Milano, Sez. disciplina di cui alla legge n. giurisprudenza (T.A.R. Lazio, al “know-how” industriale III, 15 gennaio 2013 n. 116; 241 del 1990, da applicare Roma, Sez. III, 26.2.2013, in senso stretto, vale a dire TAR Roma, Sez. III, 26 feb- esclusivamente nei casi in n. 2106) l’amministrazio- a quella esperienza tec- braio 2013 n. 2106; Parere cui l’accesso ai documenti ne richiesta ha l’onere di nico-industriale, frutto di AVCP n. 6 del 06/02/2013)”. TEME 9/10.15 39
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46