Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere del 3 giugno 2025, n. 3464, prende in esame la verifica dei requisiti negli appalti pubblici in particolare quando il fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) ha malfunzionamenti parziali. Il parere chiarisce che con malfunzionamenti anche parziali limitatamente ai requisiti verificabili tramite la piattaforma, la Stazione appaltante può applicare l’articolo 99, comma 3-bis del codice, secondo quanto indicato anche dalla Delibera ANAC n. 262/2023. I certificati che, per loro natura, non sono verificabili tramite FVOE, come l’informativa antimafia, devono essere richiesti direttamente agli enti certificanti competenti.
Risposta aggiornata:
Con riferimento al quesito posto, si rappresenta quanto segue. La lettura della norma fa riferimento ad un malfunzionamento “anche parziale” del FVOE, limitatamente ai requisiti effettivamente verificabili con esso (v. Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023). Pertanto, nel persistere di una problematica tecnica legittima la Stazione appaltante può agire ai sensi del comma 3. bis dell’art. 99. Resta inteso che i certificati non verificabili attraverso il FVOE dovranno essere richiesti con le modalità previste dal soggetto emittente la certificazione. Sul punto si rimanda anche all’art. 12 della Delibera Anac n. 262 del 20 giugno 2023.