TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE SPECILIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE SPECILIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XVII civile

Sezione specializzata in materia di impresa

 

P.Q.M. 

Visto l’art. 669 terdecies c.p.c.,

– accoglie il reclamo proposto dalla Fondazione F.A.R.E. e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, dispone nei confronti delle resistenti LTM & Partners S.r.l ed Experience S.r.l. inibitoria di qualsivoglia uso del segno “faresanità”, anche come nome a dominio, sia in caso di uso da solo che in congiunzione con altri segni;

– fissa la somma di euro 1.000,00 quale penale dovuta dalle resistenti alla Fondazione per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente ordinanza, decorsi quindici giorni dalla comunicazione di essa;

– dispone la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, ex art. 126 c.p.i., sull’home page del sito delle resistenti www.faresanita.it e sul profilo Linkedin delle resistenti www.linkedin.com/company/fare-sanita/, per trenta giorni, nonché sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” per cinque giorni consecutivi;

– respinge il reclamo avverso l’ordinanza proposto dalla Federazione F.A.R.E.;

– in riforma parziale dell’ordinanza impugnata, condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese della prima fase del procedimento in favore della ricorrente Fondazione F.A.R.E., nella misura di complessivi euro 545 per spese vive ed euro 5.500, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, fermo il provvedimento di condanna della Federazione al pagamento delle spese nei confronti delle resistenti;

– condanna le resistenti al pagamento nei confronti della Fondazione anche delle spese del procedimento di reclamo che si liquidano nella misura di euro 321, per spese vive ed euro 6.637, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, condanna la parte reclamante Federazione F.A.R.E. al pagamento delle spese della presente fase nei confronti delle resistenti che si liquidano nella misura di euro 6.637, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

– Visto l’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto dell’obbligo della parte reclamante Federazione F.A.R.E. di versare in favore dell’Erario somma pari all’importo già versato ai sensi dell’art. 13 comma 1 bis medesimo D.P.R..

 

Così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.

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