ANAC: ARRIVA IL NUOVO REGOLAMENTO DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI 2025

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n.334  del 30 luglio 2025 depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 11 agosto 2025, ha aggiornato il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, disciplinandolo in qualificazione ordinaria, assegnazione d’ufficio e qualificazione con riserva. L’avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 193 del 21 agosto 2025 ed il giorno dopo è entrato in vigore. Il nuovo Regolamento per la qualificazione delle Stazioni appaltanti si applica alle amministrazioni aggiudicatrici e rende tale riconoscimento necessario per lavori oltre 500.000 euro e per servizi/forniture oltre la soglia dell’affidamento diretto, salvo le eccezioni del Codice.

Il Regolamento struttura il sistema su tre procedimenti:

  • qualificazione ordinaria per progettazione/affidamento ed esecuzione, con criteri e punteggi ancorati all’Allegato II.4 e ai relativi atti attuativi ANAC (Delibera 236/2025 e Atto 2 luglio 2025 sulla formazione);
  • assegnazione d’ufficio di una SA/CC qualificata, a valle di interpello con esito negativo, con tempi e modulistica standardizzati;
  • qualificazione con riserva, strumento eccezionale e temporaneo per garantire continuità operativa in fasi di costituzione/riorganizzazione o in presenza di circostanze oggettive ed eccezionali.

Sono previste durate, termini procedimentali e meccanismi di vigilanza e sanzione; è abrogato il previgente regolamento sull’assegnazione d’ufficio (Delibera 266/2023). L’entrata in vigore scatta il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in G.U.; la Sezione V (qualificazione con riserva) è immediatamente esecutiva in via transitoria. 1) Qualificazione ordinaria: criteri, punteggi, durata

  • Ambito e soggetti: il sistema riguarda tutte le SA/CC che sono amministrazioni aggiudicatrici; sono esclusi i soggetti non rientranti in tale nozione e i privati obbligati al Codice.
  • Progettazione e affidamento: i punteggi derivano da criteri “strutturali” e “di performance”, tra cui: competenze interne sui contratti e sistemi digitali; sistema di formazione; numero di gare >150.000 euro nel quinquennio; adempimenti verso BDNCP; disponibilità a operare per terzi (art. 62, c.10); aggregazione; specializzazione settoriale; efficienza decisionale; ricorso ad SA/CC anche per acquisti sotto soglia. I dati sono tratti da BDNCP e integrati da dichiarazioni; il Documento tecnico (Delibera 236/2025) e l’Atto sulla formazione sono parti integranti e aggiornabili senza revisione formale del Regolamento.
  • Esecuzione: il livello è determinato da tempi di pagamento, obblighi di comunicazione e formazione. Il mancato rispetto degli impegni comporta cancellazione dell’istanza e possibile azione sanzionatoria ex art. 44. Le SA/CC qualificate per progettazione/affidamento sono qualificate ex lege per l’esecuzione ai corrispondenti livelli; per operare su importi superiori serve domanda ad hoc in base alle Tabelle C-bis/C-ter.
  • Durata e gestione del ciclo di vita: la qualificazione dura 2 anni dalla presentazione; è sempre possibile presentare nuove istanze nel biennio, che sostituiscono irreversibilmente la precedente e fanno decorrere un nuovo biennio. Entro 15 giorni la SA/CC deve comunicare il venir meno dei requisiti; la perdita/riduzione del livello non incide sui contratti in corso. È ammessa la modifica del livello nel biennio, previa attestazione di aver rispettato gli impegni del livello precedente.
  • Rettifiche e errori: prima dell’invio si può cancellare/rettificare; dopo l’invio, per progettazione/affidamento si può presentare nuova istanza che sostituisce la precedente; per l’esecuzione si chiede rettifica all’Autorità, che valuta caso per caso.

2) Assegnazione d’ufficio (art. 62, c.10): presupposti, termini, iter

  • Quando si applica: per SA/CC non qualificate o qualificate a livello insufficiente rispetto all’importo/oggetto del contratto. La domanda è ammissibile solo dopo interpello con esito negativo verso almeno una SA/CC idonea iscritta nell’Elenco ANAC (art. 62, c.10). In programmazione triennale va individuata la SA/CC qualificata o va avviato l’interpello; richieste di delega successive all’approvazione del programma sono tardive salvo motivate ragioni sopravvenute.
  • Limiti: lo strumento opera solo per affidamenti sopra le soglie di qualificazione e non per categorie merceologiche sottoposte a obblighi di acquisto su strumenti centralizzati, salvo istanza motivata di esclusione.
  • Domanda e inammissibilità: si presenta via PEC con modulo ANAC (fino all’attivazione del modulo informatico). Casi tipici di inammissibilità: mancato uso del modulo/PEC; omesso interpello; presentazione prima dei 10 giorni di riscontro all’interpello; assenza della programmazione triennale (salvo sopravvenienze motivate).
  • Tempistiche e fasi: la durata del procedimento è 15 giorni dalla domanda; l’istruttoria può portare a inammissibilità, ammissibilità con avvio della selezione, o integrazioni. Ricevute disponibilità e preventivi, ANAC li trasmette all’istante che entro 15 giorni individua la SA/CC da designare; segue la determina dirigenziale e la comunicazione via PEC ai soggetti interessati. La rinuncia va comunicata subito; l’inerzia alle richieste di integrazione per 15 giorni equivale a rinuncia tacita. Report trimestrale al Consiglio.
  • Vigilanza e sanzioni: il mancato seguito da parte della SA/CC designata (senza giustificato motivo) rileva per il procedimento sanzionatorio (art. 222, c.3) e può comportare sospensione o revisione della qualificazione (art. 63, c.11), oltre alla possibile perdita del requisito per l’iscrizione nell’Elenco (con rideterminazione del punteggio).

3) Qualificazione con riserva (art. 63, c.13): natura, casi, durata

  • Natura e ambito: misura eccezionale per consentire alle amministrazioni di acquisire rapidamente capacità tecniche/organizzative; la qualifica con riserva vale anche per l’esecuzione ai livelli indicati nel provvedimento. Casi tipici: nuovi enti, fusioni/aggregazioni, riorganizzazioni significative, circostanze oggettive ed eccezionali.
  • Istanze e procedimenti: istanza tramite servizio on‑line selezionando l’opzione dedicata e invio PEC del modulo e della documentazione finché non sarà attivo il modulo informatico. Due modalità istruttorie: ordinaria (determinazione dirigenziale entro 30 giorni) e straordinaria (delibera del Consiglio entro 60 giorni) per istanze complesse/innovative, casi eccezionali, seconde richieste di rinnovo o proposte di rigetto.
  • Durata e rinnovi: la qualifica con riserva dura 12 mesi; alla scadenza, salvo quanto previsto per il rinnovo, occorre presentare istanza ordinaria “a pena di impossibilità di ottenere il CIG”. Il rinnovo è concedibile una volta; ulteriori rinnovi sono possibili solo per circostanze oggettive di particolare complessità, documentate, e decise dal Consiglio con delibera. Relazione trimestrale al Consiglio sulle iscrizioni con riserva.

4) Disposizioni finali e transitorie

È abrogato il Regolamento per l’assegnazione d’ufficio adottato con Delibera 266/2023; la Sezione V (qualificazione con riserva) è immediatamente esecutiva. L’entrata in vigore del nuovo Regolamento ANAC impone alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza un cambio di passo nell’organizzazione interna e nella gestione delle procedure. Il primo elemento su cui intervenire è la programmazione triennale, che deve essere aggiornata indicando chiaramente eventuali deleghe o il coinvolgimento di soggetti qualificati. Questo aspetto è cruciale: senza una pianificazione puntuale, il ricorso all’assegnazione d’ufficio rischia di diventare inammissibile per mancanza dei presupposti formali, specie in assenza dell’interpello preventivo. Un altro fronte strategico riguarda la governance dei dati. La qualità e la completezza delle informazioni presenti nella BDNCP incidono direttamente sul punteggio di qualificazione, sia nella fase di progettazione e affidamento, sia in quella di esecuzione. Occorre quindi dotarsi di procedure interne di controllo, così da garantire la tempestività degli adempimenti e la tracciabilità delle informazioni. (Fonte ANAC)

 

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