DANNO DA PERDITA DI CHANCE NEGLI APPALTI PUBBLICI
Una interessante pronuncia del Consiglio di Stato ( sentenza n. 7227/2025 dell’8.9.2025) ha affrontato l’annosa questione del risarcimento da perdita di chance nell’ambito del contenzioso scaturente dalle gare pubbliche ribadendo alcuni principi consolidati circa il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di chance nonché danno curriculare.
La controversia riguarda l’aggiudicazione di un appalto pubblico indetto dall’Azienda Ospedaliera concernente l’affidamento di un servizio di preparazione e somministrazione dei pasti presso le strutture sanitarie lucane in cui all’esito di un articolato contenzioso il Consiglio di Stato con la sentenza 6074/2023 aveva stigmatizzato l’irragionevole ed immotivato ritardo nell’approntamento dei mezzi necessari per l’esecuzione del contratto e nelle verifiche da parte della stazione appaltante rilevando la sussistenza di criticità e di difficoltà concernenti l’effettiva e regolare disponibilità, in capo alla società aggiudicataria, di uno o più dei centri di cottura promessi in gara. Il Collegio aveva respinto la richiesta di dichiarare inefficace il contratto e di disporre il subentro della seconda classificata nell’esecuzione, tenuto conto dello stato di esecuzione del contratto e delle oggettive difficoltà di subentro, anche sul piano della continuità dei servizi erogati.
Introdotto il giudizio risarcitorio ex art. 30, comma 5 c.p.a. iI T.a.r. della Basilicata ha riconosciuto il pregiudizio da perdita di chance nel conseguire l’aggiudicazione ( non potendosi statuire con certezza che, in assenza del comportamento illegittimo serbato dalla stazione appaltante, la società ricorrente sarebbe risultata, a sua volta, aggiudicataria della commessa e non potendosi rinvenire un vincolo conformativo nella sentenza di annullamento dell’aggiudicazione), parametrato a titolo di lucro cessante a circa il 7% dell’ utile, nonché riconosciuto il c.d. danno curriculare, stimato in via equitativa nell’1%.
Il C.d.S., nella recente decisione, confermando sul punto la decisione di primo grado, ha ribadito che “La risarcibilità della “chance” di aggiudicazione è ammissibile solo allorché il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi, per converso, escludere la risarcibilità allorché la “chance” di ottenere l’utilità perduta resti nel novero della mera possibilità (ex multis Cons. St., Sez. IV, 23 giugno 15 n. 3147); pertanto “per ottenere il risarcimento del danno anche per perdita di una “chance” è, comunque, necessario che il danneggiato dimostri, seppur presuntivamente ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6465, 11 luglio 2018, n. 4225, sez. IV, 16 maggio 2018, n. 2907, sez. V, 25.

