ANAC: Delibera numero 164 del 27 febbraio 2019

Modifica del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità, ora disciplinato dall’art. 213, c. 13, del d.l.gs 50/2016, con integrazione dell’art. 7 e 8 del citato Regolamento.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 72 del 26 marzo 2019)

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 27 febbraio 2019

Visto il “Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 82 dell’8.4.2014;

Visto l’articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolte dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione;

Visto l’articolo 213, c.13, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal decreto legislativo n.56/2017,

Rilevato che, con decisione del 7 febbraio 2019, è stato deliberato di adottare misure di semplificazione dei procedimenti sanzionatori conseguenti alle violazioni all’obbligo informativo poste in essere dai responsabili del procedimento operanti presso le Stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lett o) del d.l.gs 50/2016;

Considerata la necessità di integrare gli artt. 7 e 8 di detto Regolamento, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità,

Delibera

1.all’articolo 7 è aggiunto il comma 3, recante la seguente indicazione: Nei procedimenti volti a sanzionare l’omissione dell’obbligo informativo verso l’Autorità posto in essere da Responsabili di Stazioni appaltanti, l’audizione è disposta d’Ufficio, per sole necessità istruttorie, dal Dirigente dell’unità responsabile del procedimento;

2.all’articolo 8 è aggiunto il comma 5, recante la seguente indicazione: La comunicazione di cui al comma 3 non è prevista nei procedimenti volti a sanzionare l’omissione dell’obbligo informativo verso l’Autorità posta in essere da Responsabili di Stazioni appaltanti.

Gli articoli 7 e 8 del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio in titolo sono riformulati come segue.

Articolo 7

Audizione delle parti in fase istruttoria
1.Nel corso dell’audizione il responsabile del procedimento invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari. Per gli operatori economici interviene il legale rappresentante o un suo delegato.
2.Dell’audizione è redatto processo verbale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, da altro funzionario dell’U.O.R. eventualmente presente e dalle parti o dai loro rappresentanti, cui viene consegnata copia del verbale stesso.
3.Nei procedimenti volti a sanzionare l’omissione dell’obbligo informativo verso l’Autorità, posta in essere da Responsabili di Stazioni appaltanti, l’audizione è disposta d’Ufficio, per sole necessità istruttorie, dal Dirigente dell’unità responsabile del procedimento.

Articolo 8

Conclusione della fase istruttoria

1.L’U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, può proporre al Direttore Generale competente:

a.l’archiviazione del procedimento, nei casi in cui verifichi la manifesta insussistenza dei presupposti per il suo avvio;
b.la sottoposizione delle risultanze istruttorie al Consiglio per l’adozione del provvedimento finale.

2.L’U.O.R. dà comunicazione alle parti delle archiviazioni effettuate ai sensi del comma 1, lettera a). Provvede, altresì, a darne notizia riassuntiva trimestrale al Consiglio, motivando adeguatamente in ordine alle ragioni dell’archiviazione.

3.Prima della rimessione della questione al Consiglio ai sensi del comma 1, lettera b), l’U.O.R. invia alle parti una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonché l’indicazione del termine, non superiore a 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per l’acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa, specificando che le deduzioni ed i documenti presentati successivamente al termine massimo assegnato non saranno presi in considerazione.

4.Il termine di conclusione del procedimento da parte dell’Autorità è sospeso dall’invio della comunicazione di cui al comma 3 fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.

5.La comunicazione di cui al comma 3 non è prevista nei procedimenti volti a sanzionare l’omissione dell’obbligo informativo verso l’Autorità, posta in essere da Responsabili di Stazioni appaltanti (Fonte Anac)

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