ANAC: Gli obblighi informativi di legge restano invariati

Restano invariate le modalità operative per la pubblicazione e la trasmissione, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012, dei dati riguardanti il 2021, come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016. Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2022 sia quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD).

Si comunica che è stato aggiornato il file TypesL190.xsd alla versione 1.3, al fine di includere le nuove procedure di scelta del contraente disponibili in SIMOG e SmartCig.

Il nuovo schema garantisce la validazione del file XML realizzato utilizzando la versione precedente, risultando pertanto retrocompatibile. Si ricorda che i file XML da pubblicare, contenenti i dati del 2021, dovranno essere conformi all’ultima versione degli schemi XSD.

ANAC rende poi noto che a partire da febbraio 2022 saranno effettuati i tentativi di accesso automatizzato alle URL comunicate dalle Amministrazioni per l’acquisizione dei file XML pubblicati. A questo proposito viene consigliato di verificare che tutti i file pubblicati siano accessibili e rispettino le specifiche tecniche definite dall’Autorità.

Il dettaglio dell’esito dell’ultimo tentativo di accesso automatizzato alle URL è consultabile attraverso il link presente nel campo ‘Identificativo messaggio PEC’ oppure ‘Esito accesso’ della tabella disponibile al seguente link https://dati.anticorruzione.it/#/l190.

Le Stazioni Appaltanti (SA) per adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016, devono: trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l’avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nell’apposito Modulo PDF per la comunicazione dell’URL di pubblicazione. (Si precisa che il modulo dovrà essere scaricato e successivamente compilato in locale, quindi allegato alla comunicazione via PEC).

Il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione del file XML per l’anno in corso. I messaggi PEC ricevuti attraverso canali diversi dalla PEC dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it, compresi quelli ricevuti attraverso la casella protocollo@pec.anticorruzione.it, non saranno considerati validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborate.

Restano invariati gli obblighi di comunicazione e pubblicazione previsti dalla Deliberazione n.39 del 20 gennaio 2016. In particolare, le Amministrazioni devono pubblicare tutte le informazioni di cui all’articolo 3 e 4 della suddetta Deliberazione secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).

Fonte ANAC

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