Anac puntualizza sulla gestione dei pagamenti ai subappaltatori

Giuseppe Busia, presidente Anac, è intervenuto per puntualizzare alcuni aspetti dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2026 del Codice dei contratti, analizzando in particolare il comma 13, lett.a, che prevede il pagamento diretto, da parte della stazione appaltante, al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni e lavori se questi sono una micro impresa o una piccola impresa. Altro caso è quello in cui si verifica l’inadempienza dell’appaltatore oppure vi sia una richiesta specifica del subappaltatore, nel caso in cui il contratto lo consenta.

L’Anac ha voluto dare tali chiarimenti con l’intento di agevolare la partecipazione alle gare da parte di micro e piccole imprese, ponendole allo stesso tempo al riparo dal rischio dell’inadempimento o del ritardo dei pagamenti da parte dell’appaltatore.

Infatti spiega Busia: “l’articolo 105 (comma 13, lettera a) del Codice dei contratti prevede l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa. Tale previsione fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, e un diritto potestativo in capo alle piccole e medie imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse“. “Pertanto, aggiunge il Presidente, i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese possono rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante“. Tale rinuncia può essere espressa nell’ambito di una specifica clausola che deve essere inserita nel contratto di subappalto.

Poi per meglio tutelar le piccole e le micro imprese, spiega ancora Busia “nel caso di inadempimento dell’appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta salva l’applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera C del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante, questo per garantire l’assoluta autonomia del contratto di appalto rispetto ai contratti derivati e della natura privatistica del rapporto intercorrente tra l’appaltatore e il subappaltatore/fornitore da cui si desume l’applicabilità, allo stesso, delle sole previsioni contrattuali. In ogni caso, la stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatore soltanto all’esito del completamento dell’iter procedurale di verifica dell’avanzamento dei lavori dell’appalto“.

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