Appalti, Codice Identificativo Gara: l’ANAC delinea i nuovi obblighi

Con un Comunicato del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione si forniscono indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Gara – CIG, nonché alla trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Anac per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici. Ivi compresi gli appalti aggiudicati da imprese che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del codice, i così detti settori speciali.

Lo ha chiarito l’ANAC con un comunicato con il quale ha riportato gli obblighi aggiornati alle indicazioni fornite riassunte nella seguente tabella.

Regimi particolari di appalto (Parte II, Titolo VI del D. Lgs. n. 50/2016)
Riferimento normativo Descrizione
Art.115 Gas ed energia termica
Art.116 Elettricità
Art.117 Acqua
Art.118 Servizi di trasporto
Art.119 Porti e aeroporti
Art.120 Servizi postali
Art.121 Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
Art.143 Appalti riservati per servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato IXAppalti riservati per servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato IX
Art.144 Servizi di ristorazione
Art.145 Appalti nel settore dei beni culturali
Art.152 Concorsi di progettazione e di idee assoggettati agli articoli 152 e ss del codice
Art.158 Servizi di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalle condizioni di cui all’art.158 comma 1 a) e b)
Artt.159-162 Appalti nei settori della difesa e della sicurezza

 

L’estensione alle fattispecie elencate in tabella degli obblighi informativi già in essere per i settori ordinari, che prevedono la trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici anche delle schede successive all’aggiudicazione, è entrata in vigore a decorrere dall’1 gennaio 2020 con riferimento ai CIG aventi data di pubblicazione pari o successiva all’1 gennaio 2020.

Fonte ANAC

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