Codice appalti non retroattivo

20 aprile spartiacque: vecchie regole per rinnovi contrattuali

a cura di Andrea Mascolini

Il nuovo Codice degli appalti pubblici si applica ai bandi pubblicati dal 20 aprile 2016 in poi e non ai bandi trasmessi alla Gazzetta Ufficiale prima di questa data. Seguono le regole del vecchio codice i rinnovi contrattuali, i servizi complementari, le modifiche contrattuali e le proroghe tecniche concernenti procedure affidate prima del 20 aprile, oltre alle procedure negoziate affidate dopo il 20 aprile se conseguenti a gare affidate prima ma andate deserte. Il sistema Avcpass (per la comprova online dei requisiti di partecipazione richiesti agli operatori economici, ndr) non applicabile ai settori speciali. Sono queste le principali indicazioni operative che l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha dato alle stazioni appaltanti con due comunicati siglati dal presidente Raffaele Cantone. Nel primo comunicato dell’11 maggio, emesso in relazione a «numerose richieste di chiarimenti» si affronta il tema del periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice. Si conferma che il codice De Lise (e il dpr 207/2010) si applica a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19 aprile 2016 nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue, nella Gazzetta italiana o, laddove previsto, nell’Albo pretorio o sul profilo del committente; con ciò si esclude che i bandi inviati alla Gazzetta prima dell’entrata in vigore del codice (sulla base del decreto del 2006) ma usciti sulla Gazzetta dopo il 19 aprile possano essere ritenuti validi (e quindi andranno riavviate le procedure con le nuove norme del decreto 50).

L’Anac ha chiarito che «le disposizioni previgenti» si continuano ad applicare agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali la stazione appaltante ha proceduto al «rinnovo del contratto o a modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara, a consegne, lavori e servizi complementari, a ripetizione di servizi analoghi, a proroghe tecniche, purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara, a varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara». In questo casi, ha chiarito l’Anac, non è importante che sia stato richiesto un nuovo Cig (codice identificativo gara). Vengono salvate anche le procedure negoziate indette, a partire dal 20 aprile 2016, ma conseguenti a precedenti gare bandite con il vecchio codice e andate deserte o senza offerte regolari. In questi casi occorre che «la procedura negoziata sia tempestivamente avviata». Stesso regime per le procedure negoziate che conseguono ad avvisi esplorativi (indagini di mercato) avviate (o con bandi pubblicati) prima del 20 aprile; si richiede però «certezza della data di pubblicazione dell’avviso». Stesso discorso per gli affidamenti diretti o per le procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima del 20 aprile e per adesioni a convenzioni stipulate prima della stessa data.

Marcia indietro sul divieto di rilascio dei Cig (Codice identificativo gara) ai comuni: rettificando i comunicati Anac del 10 novembre 2015 e dell’8 gennaio 2016, si potrà rilasciare il Cig a tutti i comuni per servizi e forniture di importo inferiore a 40 mila euro e per lavori di importo inferiore a 150 mila. Nel comunicato Anac del 4 maggio, messo in linea ieri sul sito dell’Autorità, si chiarisce invece un profilo relativo al sistema di verifica dei requisiti (Avcpass), trasferito con il nuovo codice al ministero delle infrastrutture. In particolare, si precisa che, nonostante l’art. 133 del nuovo Codice richiami l’art. 81 (verifica tramite Avcpass) tra le norme applicabili ai settori speciali, trattandosi di norma «programmatica del nuovo sistema», si può sostenere «l’estensione ai settori speciali riguardi il nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto ma non anche l’attuale sistema Avcpass».

 

Tratto da ItaliaOggi N.114 pag. 40

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