Consiglio di Stato: il parere sulle Linee guida ANAC n. 4

Il Consiglio di Stato ha espresso il suo parere sullo schema di Linee Guida n. 4 relativo alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Il nuovo Parere del Consiglio di Stato arriva dopo che il Decreto Sblocca Cantieri ha da una parte ripensato il ruolo dell’ANAC e dall’altra ha modificato l’art. 36 relativo ai contratti sottosoglia. Il Consiglio di Stato ha integrato il suo parere con le modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019 ammettendo che queste, pur essendo in vigore, sono in attesa di essere confermate dalla legge di conversione.

Appalti sotto-soglia di interesse transfrontaliero

Se l’appalto sotto-soglia presenta interesse transfrontaliero, la costante giurisprudenza della Corte reputa contraria al diritto eurounitario l’esclusione automatica delle offerte sospettate di anomalia. Per questo motivo, il Consiglio di Stato ha proposto la modifica del punto 1.5 dello schema di linee guida:

  • per chiarire meglio che il luogo in cui si trova la stazione appaltante può avere rilievo ai fini della sussunzione dell’appalto tra quelli di interesse transfrontaliero, come già specificato dalla sentenza della Corte di Giustizia 15 maggio 2008, C. 147/06;
  • per specificare in modo netto quali regole si applicano, una volta definito l’appalto sotto-soglia come di interesse transfrontaliero.

La disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo

Palazzo Spada ha consigliato la modifica del punto 2.2 dello schema di linee guida sottoposto a parere per:

  • chiarirne meglio l’ambito applicativo, coordinando le disposizioni del Codice dei Contratti con quelle del testo unico edilizia (d.P.R. 380/2001);
  • specificare il concetto di opere funzionali;
  • specificare che le opere di urbanizzazione possono riguardare anche i permessi convenzionati (articolo 28 bis d.P.R. 380/2001) e le convenzioni di lottizzazione (articolo 28 l. urb.);
  • coordinare l’articolo 16 TUE con l’articolo 36, comma 4, Codice;
  • eliminare “medesimo intervento” perché creerebbe il rischio di una lettura elusiva.

Principio di rotazione

Il Consiglio di Stato ha reputato di poter condividere l’innalzamento della soglia entro la quale è possibile, con scelta motivata, derogare al principio di rotazione.

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