Il Dl Semplificazioni, pubblicato in GU il 16 Luglio, è in vigore dal 17 Luglio 2020

Il decreto Semplificazioni, approvato con la formula “salvo intese”, è stato pubblicato sulla GU n.178 del 16 Luglio 2020 con il numero 76/2020. Il provvedimento, composto da 65 articoli, contiene la deroga per un anno, fino al 31 dicembre 2021, alla disciplina degli appalti modificandola nella parte in cui vengono previsti i metodi di attribuzione dei contratti.

Appalti sottosoglia

La prima grande novità riguarda gli appalti sottosoglia che, durante il periodo emergenziale per il coronavirus, potranno essere assegnati solo attraverso due tipologie di procedure:

  • per gli appalti di lavori, servizi e forniture fino a 150mila euro, potrà essere usato solo l’affidamento diretto;
  • per il resto degli appalti superiori a 150mila euro e fino a 5,3 milioni di euro(soglia europea), invece, si dovrà usare solo la procedura negoziata senza bando di gara, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo.

Il decreto inoltre prevede che l’aggiudicazione, o l’individuazione definitiva del contraente, avvenga entro due mesi, nel caso degli affidamenti diretti, e entro quattro mesi nel caso delle procedure negoziate. Se tali termini non vengono rispettati (oppure ci sono ritardi nella stipula del contratto e quelli nell’avvio dell’esecuzione), può scattare il danno erariale per il Responsabile unico del procedimento, il RUP. Se invece i ritardi sono causati dall’operatore economico, essi costituiscono causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto stesso.

Per questa tipologia di appalti, viene inoltre cancellato l’obbligo della garanzia del 2%, a meno che la stazione appaltante non la ritenga necessaria. In questo caso, però, l’importo della garanzia sarà dimezzato.

Anche per gli appalti soprasoglia è stato previsto un regime straordinario, fino al 31 luglio 2021, che prevede l’aggiudicazione entro sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la possibilità di danno erariale. Per l’affidamento sono state confermate le procedure d’urgenza in particolare nei casi strettamente collegati all’emergenza Covid-19.

Responsabilità erariale e abuso d’ufficio

Sempre per velocizzare le procedure viene istituita la responsabilità erariale e rivisto l’abuso di ufficio. Sul primo punto, il decreto prevede fino al 31 luglio 2021 che, per la responsabilità erariale, la colpa grave venga perseguita solo nei casi di omissione di un’azione. In parole più semplici si può pagare più per quello che non si fa, piuttosto che per quello che si fa. Il decreto mette mano anche al reato di abuso d’ufficiocircoscrivendo i casi perseguibili. Si esce da una logica imperniata sull’indicazione generica di mancato rispetto della legge, per arrivare ad una indicazione di comportamenti che vengono perseguiti fuori della sfera di discrezionalità del funzionario pubblico, contribuendo a superare la paura della firma“.

Certificazione Antimafia

Fino al 31 luglio 2021 è stato stabilito che, per stipulare un contratto, basterà il rilascio della liberatoria provvisoria scaricabile dalla banca dati nazionale antimafia.

Stipula anche senza sentenza del TAR

In Pendenza di ricorsi giudiziali, le Stazioni Appaltanti potranno stipulare contratti tenendo principalmente conto del “preminente interesse alla sollecita realizzazione dell’opera e dell’interesse del soggetto aggiudicatore e alla celere prosecuzione delle opere”.

Dispute board

Riguardo alla contrattualistica internazionale è stata prevista la creazione di un Collegio consultivo tecnico, analogo al Dispute board, per assicurare una rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche. Le decisioni prese dal Collegio, avranno validità di lodo contrattuale e il decreto prevede pesanti sanzioni in caso di inosservanza. L’istituzione di un Dispute Board sarà obbligatoria, fino al 31 luglio 2021, per gli appalti di valore superiore alle soglie comunitarie, oppure per le opere di interesse nazionale.

Disposizioni urgenti per i contratti pubblici

Oltre alle misure elencate, l’articolo 8 del decreto contiene una miscellanea di norme che riguardano aspetti diversi degli appalti, in particolare:

  • Per le gare in corso si prevedono semplificazioni, inclusa la consegna dei lavori in via di urgenza, oppure la riduzione dei termini per le procedure ordinarie;
  • Per i lavori in corso, inoltre, adesso si prevede che il direttore lavori emetta uno Stato avanzamento lavori (SAL) entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto e il relativo certificato di pagamento entro i successivi 5 giorni;
  • Per le centrali di committenza, viene aggiunto il requisito di avere una piattaforma online per gestire le gare;
  • Si elimina definitivamente la possibilità di esclusione di una ditta dalla gara a causa dell’irregolarità commessa da un proprio subappaltatore;

C’è poi la proroga, fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo di servirsi di centrali di committenza.

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