La validità dei DURF è stata prorogata fino al 30 giugno

I DURF, o DURC fiscali, (quei documenti rilasciati dall’Agenzia delle Entrate che consentono alle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di dimostrare al committente la sussistenza dei requisiti, indicati alle lettere a) e b) dell’articolo17-bis del D. lgs n. 241/1997), emessi entro il 29 febbraio 2020, manterranno la loro validità fino alla fine del prossimo mese di giugno, per rispondere alle esigenze dell’emergenza Coronavirus, che chiede il distanziamento sociale e la minima affluenza negli uffici pubblici, in questo caso quelli dell’Agenzia delle Entrate. A sancirlo è stato l’art.23 del Decreto-legge n. 23 del 2020 il c.d. decreto liquidità. Va infatti ricordato che dallo scorso 1° gennaio i committenti che decidono di affidare il compimento di un’opera o di un servizio per un valore superiore a 200mila euro tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati sono tenuti a richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali relative alle retribuzioni dei dipendenti impiegati all’esecuzione dell’opera o del servizio (art. 17-bis del d.lgs. 241/1997). Tali obblighi non si rendono applicabili alle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al committente, con certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del modello di delega «F24», di essere:

  • essere in attività da almeno tre anni;
  • essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • avere eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest’ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La nuova validità dei DURF tende quindi, ad agevolare le ditte, già bloccate negli accessi presso gli uffici delle Entrate, a causa dell’epidemia Covid-19, e ha confermato la sospensione dell’applicazione del regime (controlli del committente e/o rilascio di Durf) per quei soggetti destinatari della sospensione dei termini dei versamenti, come prevista dagli articoli 61 e 62 del dl 18/2020. Con questo intervento è possibile dunque utilizzare un documento datato (si ricorda la valenza per quattro mesi) ma per il quale è prevista la validità fino al 30/06/2020 e il committente potrà evitare di verificare se la ditta appaltatrice e/o affidataria e/o sub-appaltatrice è destinataria delle sospensioni nei versamenti delle ritenute indicate, superando l’obbligo per i controlli di cui lo stesso è obbligato.

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