L’ANAC dice no alle clausole di pagamento per i servizi di committenza

E’ da ritenersi illegittima la clausola che impone all’aggiudicatario il pagamento del corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per i servizi di committenza e le altre prestazioni correlate allo svolgimento di gara. Torna a ribadirlo l’ANAC con un Comunicato del 9 giugno 2021, che evidenzia, tra l’altro, come queste clausole siano state già diverse volte ritenute illegittime sia dalla giurisprudenza che dalla stessa Autorità Anti Corruzione (In particolare, si veda, Consiglio di Stato, V, n. 3538 del 6 maggio 2021; Consiglio di Stato, V, n. 6787 del 3 novembre 2020, da ultimo, con la Delibera Anac n. 129/2021 e la Delibera Anac. n. 202/2021).

Le clausole in questione, spiega l’ANAC, sono quelle richieste nella documentazione di gara, che impongono ai partecipanti l’obbligo di pagare, in caso di aggiudicazione, al prestatore di servizio, il corrispettivo per il supporto che quest’ultimo ha assicurato alla stazione appaltante.

L’Autorità rileva inoltre che in alcuni casi la stipula del contratto viene subordinata al pagamento, da parte dell’aggiudicatario di detto compenso. Tale procedimento, sempre secondo l’ANAC, rappresenta un freno per gli operatori economici alla partecipazione alle gare ed ha pertanto effetti restrittivi anche sulla concorrenza. Inoltre si riversa a carico del privato il corrispettivo per una prestazione (quella dei servizi di committenza ausiliari), di cui si avvale la stazione appaltate, con l’imposizione di una prestazione, in assenza di un’espressa previsione di legge, come richiesto dall’art. 23 della Costituzione.

Alla luce di quanto detto l’ANAC invita le stazioni appaltanti, che scelgono di espletare le procedure di aggiudicazione con il coinvolgimento di prestatori di servizi di committenza ausiliari, a non prevedere nella documentazione di gara le clausole in oggetto. Solo per chiarezza si ricorda che i servizi di committenza ausiliari sono tutte quelle attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.

 

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