Lo Sblocca Cantieri è legge ed è in vigore dal 18 Giugno 2019

Il provvedimento di conversione del Dl 32/2019, la legge 14 giugno 2019 n.55, è stato pubblicato sulla GU n.140 del 17 giugno 2019. Ora lo Sblocca Cantieri è legge, ed è in vigore dal 18 giugno 2019. Il comma 21 del decreto specifica che le correzioni al Codice degli appalti si applicano: “alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi”. Nel decreto si prevede poi che linee guida e regolamenti attuativi resteranno in vigore fino all’arrivo del nuovo regolamento attuativo che dovrà esser pronto entro 180 giorni. Cerchiamo di riassumere brevemente alcuni punti topici del nuovo decreto legge.

Appalto integrato libero

Viene sospeso fino al 31 dicembre 2020 il divieto di affidamento congiunto di progetti e lavori anche se la norma prevede che i lavori: “Sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo” e che l’affidamento congiunto, “sulla base del progetto definitivo” riguarda solo i lavori ad alto tasso tecnologico.

Subappalti con tetto fino al 40% fino al 2020

Nel primo testo dello Sblocca Cantieri la quota di contratto subappaltabile era stata fissata al 50% mentre nel Codice dei Contratti era prevista al 30%. Nella conversione del Dl 32/2019 la quota subappaltabile viene definita al 40%. Viene poi cancellata la terna.

Procedure negoziate

Si rivedono le condizioni del criterio del prezzo più basso in alternativa all’offerta più vantaggiosa e si dovranno escludere le offerte anomale. 40 mila euro è la soglia per gli affidamenti diretti da parte delle Pa. Da questa soglia a 150mila euro basterà consultare tre imprese. Tra 150mila e 350mila si sale a 10. Tra 350mila e un milione si passa a 15. Oltre ci vuole la gara.

Commissari di gara 

Viene congelato l’elenco fino al 2020

Rito super-accelerato 

Il decreto cancella il rito super accelerato.

Gare e imprese in crisi 

Le imprese fallite, ma in esercizio provvisorio di continuità non possono partecipare a nuove gare anche come subappaltatore. Resta la possibilità di portare a termine le gare in essere.

 

Condividi