Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3869/25 ha fornito un chiarimento sul ruolo del RUP nelle gare svolte in delega.
Il parere segue una serie di interrogativi incisivi:
Quando una stazione appaltante gestisce una gara in delega, chi deve svolgere il ruolo di RUP della fase di affidamento? È corretto che il soggetto delegato nomini un proprio RUP oppure deve limitarsi a un responsabile di fase con compiti meramente istruttori? E come si concilia tutto questo con il principio dell’unicità del RUP previsto dall’art. 15 del Codice dei contratti?
Il MIT chiarisce che, quando una Stazione appaltante svolge una procedura di gara in delega per conto di altre amministrazioni, si determina una duplicità di figure:
- il RUP della Stazione appaltante delegata, competente per la fase di affidamento oggetto di delega;
- il responsabile del procedimento della Stazione appaltante beneficiaria, limitato alle attività che restano di competenza di quest’ultima.
La Stazione appaltante delegata deve quindi nominare un proprio RUP, che assume i compiti specifici relativi alla frazione di attività affidata, coordinandosi con il responsabile del procedimento dell’ente delegante. Non si tratta di un ruolo meramente istruttorio, ma di una responsabilità piena in relazione alla fase di affidamento delegata.
Il parere MIT consente di chiarire un equivoco ricorrente:
il principio di unicità del RUP non va letto in modo rigido o formale, ma in chiave funzionale.
Quando le attività sono ripartite tra più amministrazioni, ciascun soggetto che esercita una funzione sostanziale deve assumere la relativa responsabilità, attraverso la nomina di un proprio RUP o responsabile del procedimento. In questa prospettiva:
- l’art. 15 non può essere utilizzato per neutralizzare l’art. 62;
- non è coerente con il Codice una gestione della gara in cui il soggetto delegato svolge di fatto l’affidamento, ma non ne assume la responsabilità;
- la nomina del RUP da parte della Stazione appaltante delegata è un presupposto di legittimità, non un adempimento formale. In definitiva, quando una Stazione appaltante svolge una gara in delega, non sta semplicemente supportando un altro ente, ma esercita una funzione propria. Proprio per questo, deve assumersi la responsabilità della fase di affidamento, attraverso la nomina di un proprio RUP.


