Con parere n. 3564/2025, il MIT ha fornito il suo punto di vista relativo all’obbligo di monitoraggio dei tempi delle procedure di affidamento, introdotto dall’articolo 88 del Correttivo (D.Lgs. 209/2024). In particolare viene preso in esame il caso in cui la gara venga affidata da una stazione appaltante non qualificata a una centrale di committenza o stazione appaltante in possesso della qualificazione.
Risposta del MIT
Per rispondere al quesito in esame occorre premettere che l’art. 11, comma 4bis dell’allegato II.14 del D.Lgs. n. 36 del 2023 parla di monitoraggio da parte delle “stazioni appaltanti qualificate” della “propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento” e che il comma 13 dell’art. 62 del D.Lgs. n. 36 del 2023 prevede che le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti.
La stessa ANAC in una serie di provvedimenti deliberati dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 23 ottobre 2024 (delibere 465, 466, 467, 468, 469) ha ribadito che quando una stazione appaltante non qualificata delega lo svolgimento di una gara ad una centrale di committenza (o ad altra stazione appaltante qualificata), quest’ultima deve adottare tutti gli atti ed i provvedimenti della procedura di gara, assumendo la relativa responsabilità.
Dal tenore dello stesso art. 11, comma 4bis dell’allegato II.14 e dal fatto che la responsabilità degli adempimenti va riconosciuta in capo al soggetto delegato, si ricava, pertanto, che gli obblighi di monitoraggio e comunicazione all’ANAC relativi alle procedure formalmente delegate alla SUA da uno dei propri enti convenzionati, devono essere svolti dalla SUA, ossia dal soggetto che espleta e che effettivamente gestisce l’intera procedura e che, tra l’altro, detiene tutte le informazioni rilevanti ai fini di tale monitoraggio.