Pillola Normativa dell’Avv. Angelo Fiumara

Il Consiglio di Stato riafferma la supremazia dell’Accordo-Quadro Consip

Con la sentenza del 19 novembre 2025, n. 9052  i Giudici di Palazzo Spada di Stato (Sez. V, 9052/2025) riaffermano in maniera definitiva che il ricorso a Consip e ai soggetti aggregatori è la regola generale del sistema degli approvvigionamenti pubblici che non necessita di particolari motivazioni mentre il ricorso alla procedura autonoma deve essere, di contro, oggetto di una rafforzata motivazione. Il caso preso in esame è quello del Comune di Quarto Sant’Elena che, per un servizio di portierato, aveva scelto di aderire all’Accordo – Quadro Consip “Facility Management Grandi Immobili”, anziché utilizzare la convenzione regionale. L’operatore uscente però aveva impugnato la scelta sostenendo che fosse immotivata e in contrasto con una convenzione regionale già disponibile.

Puntuale al riguardo è stata la difesa dell’Ente e della Consip, nonché delle controinteressate Gemaservices s.r.l. ed Ecosfera s.p.a., operatore economico nazionale leader nel settore.

Respinto il ricorso dal TAR è stato poi il  Consiglio di Stato che, richiamando l’art. 9, comma 3 e 3 -bis D.L n. 66/2014 nonché l’art. 1, comma 510, Legge n. 208 del 28.12.2015, ha affermato che il modulo di approvvigionamento in via prioritaria deve essere quello del ricorso a soggetti aggregatori, mentre la scelta autonoma, è prevista in chiave residuale, cioè quando il bene o il servizio oggetto di convenzione non soddisfi il bisogno specifico dell’Amministrazione.

Circostanza quest’ultima che impone, però un onere di motivazione rafforzata a carico dell’Amministrazione che deve spiegare le ragioni per le quali il ricorso alle centrali di committenza non è in grado di soddisfare le esigenze di approvvigionamento di un bene o gestione di un servizio.

Sempre il Consiglio di Stato afferma come tali principi non sono stati scalfiti dal DPCM del 24.12.2015 invocato dai ricorrenti in virtù del principio di gerarchia delle fonti e, in quanto superato dalla sopra citata Legge 208/2015.

Il C.d.S. richiamando delle proprie precedenti pronunce ( sentenza n. 2194/2015, n. 1937/2018) ed in ultimo la sentenza n. 4041/2025 nonché quella delle S.U. N. 35335/22, ha ribadito come l’adesione ai modelli Consip non può essere considerata come una sorta di affidamento diretto ma rappresenta una scelta gestionale operativa coerente con il modello comunitario in materia di procedure ad evidenza pubblica per cui tale decisione non impone un onere di motivazione specifico, ciò in quanto esiste un vantaggio economico intrinseco consentendo di conseguire risparmi sia diretti ( quale risultato della gara già condotta a monte) sia indiretti ( sia con la riduzione dei costi per il potenziale contenzioso), e non da ultimo di aumentare la celerità della procedura acquisitiva.

L’Accordo Quadro, offrendo una gamma più ampia di servizi e vantaggi gestionali, giustifica di per sé la scelta della Stazione Appaltante.

Infine, veniva sottolineato come nella fattispecie l’Ente aveva – sebbene non necessario – congruamente motivato la propria scelta di approvvigionamento.

Per le Stazioni Appaltanti il messaggio è chiaro:

– usare Consip (o un altro soggetto aggregatore) è sempre la strada a minor rischio, anche sotto il profilo della responsabilità erariale.

– la motivazione “rinforzata” scatta solo quando si sceglie di non utilizzare gli strumenti di acquisto centralizzati.

– la decisione deve sempre tenere insieme efficienza, economicità e riduzione dei procedimenti, con un occhio alla sostenibilità amministrativa.

 

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