Pillola Normativa dell’Avv. Angelo Fiumara

Accesso agli atti:   bilanciamento concreto tra il  diritto della parte esclusa e tutela  del segreto industriale e valorizzazione del principio di effettività della tutela

Palazzo Spada con la sentenza del 4 dicembre 2025, n. 9573, è tornato a porre l’accento sul diritto di accesso agli atti nelle gare d’appalto pubbliche, prendendo in esame quel difficile equilibrio tra la garanzia della trasparenza e della concorrenza rispetto alla tutela dei segreti tecnici e commerciali della aggiudicataria.
Il caso i riguarda un appalto “per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura e logistica di vestiario e DPI per il personale di Ama e dei cimiteri capitolini in cui il Tar Lazio aveva rigettato il ricorso ritendendo da un lato che le controinteressate avevano dato evidenza “dell’effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale, con puntuale indicazione delle singole parti dell’offerta tecnica da oscurare nonché delle ragioni sottese a ognuna di esse” e che la stazione appaltante, “con autonoma valutazione non manifestamente irragionevole o erronea”, aveva correttamente ritenuto che le informazioni oscurate rientrassero nella nozione di “segreti tecnici e commerciali”, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023. , dall’altro escluso che l’operatore ricorrente abbia dato adeguata evidenza “dell’esistenza di un suo reale interesse all’ostensione”, di talché la domanda di accesso alle informazioni fornite in sede di gara, pur non potendosi qualificare come istanza a carattere meramente esplorativo, comunque non era idonea a provare che la ricorrente avesse “una concreta necessità di utilizzo in giudizio di quei specifici dati ed elementi contenuti nelle offerte tecniche delle controinteressate di cui si lamenta l’oscuramento”. I giudici di appello richiamando anche la recente giurisprudenza comunitaria Ord.10.6.2025 causa C-686/24 ritengono invece, mancata nella specie quella effettiva azione di concreto, equilibrato e motivato bilanciamento tra esigenze difensive e tutela della riservatezza aziendale ritenuta necessaria anche dalla CGUE escludendo qualsivoglia automatismo aprioristico e ogni prevalenza astratta. Ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l’affermazione generica che questi ultimi attengono al proprio know how; essendo necessario un bilanciamento volto all’enucleazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica. L’ostensione può essere, allora, negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing che sfugge a gerarchie astratte e a modelli aprioristici, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento. È altresì indispensabile che i dati in esame presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547; Cons. Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257; n.9454/2025).
Il Consiglio di Stato ha voluto ribadire che non basta affermare genericamente il possesso di uno specifico know-how per negare l’accesso, serve piuttosto un bilanciamento concreto che sappia tutelare solo le informazioni specifiche e segrete al fine di evitare che la riservatezza diventi un ostacolo aprioristico alla trasparenza, specie in materia di appalti. Nella sentenza viene infatti fatto presente che il diritto di difesa e quindi di accesso dato al concorrente escluso è inconfutabile pur nel rispetto della riservatezza del controinteressato, il quale non può celare il tutto appellandosi al proprio know-how ma deve dimostrare ed elencare quali sono i segreti veri e propri da tutelare. A ragione di ciò la divulgazione può essere negata solo se le informazioni vengono riconosciute come segreti oggettivi.
Il Consiglio di Stato sancisce così che il segreto industriale è tale e può ostruire l’accesso agli atti solo  a seguito della presentazione di prove concrete. Interessante infine la valorizzazione del principio di effettività della tutela secondo cui il termine di decadenza per la proposizione di un ricorso decorre dal momento in cui l’operatore economico abbia effettiva contezza del contenuto delle offerte e dei documenti di gara da cui evincere i vizi deducibili e ciò al fine di evitare la proposizione di ricorsi al buio con conseguente incremento del contenzioso, in spregio alle esigenze di speditezza dei giudizi in materia di  procedure di affidamento di contratti pubblici.

 

 

Condividi