PILLOLA NORMATIVA DELL’AVV. ANGELO FIUMARA

Sulla discrezionalità della stazione appaltante di derogare al principio della suddivisione in lotti nelle gare d’appalto ex art.58 del codice degli appalti

La lente del Consiglio di Stato con la sentenza del 26 gennaio 2026, n. 600 si sofferma ancora una volta sulla possibilità delle S.A. di derogare all’obbligo di scomposizione dell’appalto in lotti ribadendo alcuni principi chiave in materia volti a suffragare tale facoltà dell’Ente. Un operatore economico aveva impugnato un bando di gara centralizzata a procedura aperta per l’affidamento di un servizio di consulenza assicurativa e brocheraggio per le ASL indetta dalla Regione in cui lamentava la natura discriminatoria dello stesso per essere stato richiesto un ingente fatturato globale pari all’importo della base di gara ritenuto discriminatorio, escludente ed anticoncorrenziale nonché l’illegittimo accorpamento in un unico lotto di due distinti servizi.
Il Tar aveva rigettato il ricorso ritenendo legittima la scelta dell’Amministrazione di non procedere alla suddivisione in lotti perché finalizzata a facilitare la S.A. ad avere un unico interlocutore. Il C.d.S. ha confermato la suddetta sentenza assumendo che tale scelta fosse immune da vizi rientrando in una scelta discrezionale della S.A. trovando fondamento nei principi di ragionevolezza e proporzionalità, oltreché nella lex specialis di gara. Il C.d.S. , richiamando il contenuto dell’art. 58 del Codice dei contratti, prescrive che non c’è dubbio che la disposizione predetta costituisca il crocevia tra i principi di concorrenza, par condicio ed accesso delle PMI al mercato, da un lato, ed il principio di buon andamento – con i suoi corollari dell’efficienza, efficacia, economicità e risultato utile dell’azione amministrativa – dall’altro.

“Trattasi di un principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie e derogabile attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata (C.d.S., Sez. V, 14 giugno 2024, n. 5359 e giurisprudenza ivi richiamata), ovverosia per il tramite di una decisione che indichi e contemperi espressamente il valore o l’interesse antagonista rispetto al favor partecipationi per le PMI, che ha indotto la stazione appaltante ad optare per l’accorpamento.
Questo valore o interesse, come pure rilevato dalla medesima giurisprudenza, si evince dal sistema, ed è rappresentato tanto dalle esigenze connesse alla funzionalità organizzativa (e, in genere, alla funzionalità della prestazione contrattuale rispetto all’interesse pubblico ad essa sotteso), quanto dalla convenienza economica per la stazione appaltante, normalmente favorita dalla soluzione aggregante. Ciò posto, la costante opzione ermeneutica di questo plesso giurisdizionale (per tutte, C.d.S., Sez. III, 13 novembre 2017, n. 5224) ha riconosciuto che la decisione di non suddividere un appalto in lotti, ovvero quella di suddividerlo in macro-lotti e, quindi, di non parcellizzare ulteriormente la commessa, è giustificata da valutazioni di carattere tecnico-economico, sindacabili nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria (C.d.S., Sez. V, 15 febbraio 2023, n. 1607)”.

Nel caso di specie l’Amministrazione ha esplicitamente previsto che l’appalto è suddiviso in un unico Lotto, in considerazione dell’esigenza di garantire alle Aziende Sanitarie e alla Regione Lazio un unico interlocutore per la gestione di tutto il servizio di consulenza e brokeraggio (cfr. punto 3 del disciplinare di gara) e tale decisione, che è pacificamente espressione di una scelta discrezionale, sindacabile soltanto nei sopra richiamati limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria, trova fondamento, motivazione e conferma, in primis, nella lex specialis di gara, rendendola immune dalle censure formulate in appello. Alla luce delle chiare indicazioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato, risulta evidente che la motivazione della mancata suddivisione in lotti è insita nella natura stessa dell’appalto, finalizzato al complessivo efficientamento della gestione e della spesa delle coperture assicurative degli enti del sistema sanitario regionale, correlandosi, in ultima analisi, alle insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario del sistema sanitario, che hanno indotto la Regione ad individuare un operatore con forte esperienza di mercato, in grado di affiancare l’Amministrazione nella ricerca delle soluzioni organizzative più efficienti e sostenibili.

 

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