LIMITI DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO IN CASO DI IRREGOLARITA’ DELL’OFFERTA TECNICA-ECONOMICA
Il Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4526 del 23 maggio 2025, riporta ancora una volta l’attenzione sul Soccorso Istruttorio confermando come: “ deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Ed invero, ‘si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengono alla allegazione dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente appartenenti all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)’ (Cons. Stato, n. 7870 del 2023; id. n. 8214 del 2024).
In sostanza, non è consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità (Cons. Stato, n. 1540 del 2021).
Ciò in quanto, nell’ambito del settore dell’evidenza pubblica, non può essere in alcun modo pregiudicato il principio della par condicio fra i concorrenti (Cons. Stato, n. 1372 del 2024).”. La vicenda riguarda l’impugnazione di una determina di un Ente che aveva aggiudicato un appalto integrato ad una RTI, che in seguito aveva dichiarato che due delle imprese partecipanti non erano in possesso della SOA nei limiti della quota di esecuzione dei lavori che si erano impegnati ad espletare.
La Commissione di gara decide di ammettere con riserva il concorrente e l’offerta veniva rimodulata circa la suddetta quota di esecuzione. Il secondo classificato ha impugnato gli atti sostenendo che non era possibile ricorrere al soccorso istruttorio modificando l’offerta tecnica in fase di esecuzione. Il TAR ha annullato l’aggiudicazionee e tale pronuncia veniva confermata dal CdS che nel ritenere infondato l’appello, ribadisce ai sensi dell’art.68 del nuovo Codice che in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori e le parti di servizi e forniture che saranno eseguite dai singoli operatori.
Il CdS dopo aver evidenziato il quadro normativo di riferimento che regola la materia (art.68, art.100, art.30,art.65) nonché le disposizioni dello stesso bando di gara Lex Specialias) ribadisce come: “ Va rammentato che l’impegno ad eseguire l’appalto, sulla base di una determinata ripartizione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo, deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla gara, secondo i criteri indicati dalla lex specialis, perché in questo modo le imprese raggruppate formalizzano nei loro rapporti e nei confronti dell’Amministrazione la misura entro la quale si assumeranno l’esecuzione del contratto e la corrispondente misura dei requisiti di qualificazione di cui devono essere in possesso”.
Ne consegue che questo impegno non può essere modificato in corso di gara, attraverso il potere di soccorso istruttorio della Stazione appaltante. Tale principio inoltre non viene scalfito neanche in nome del raggiungimento del risultato che deve rimanere nel risultato “virtuoso” (Con.Stato 7798/24).