CCNL E APPALTI PUBBLICI: OCCORRE IDENTIFICAZIONE E EQUIVALENZA
Una recente sentenza del Tar Lombardia, numero 1635/2025 del 12 maggio, ha preso in esame un caso riguardante l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) negli appalti pubblici. La sentenza, in virtù del principio della ragione più liquida ha accolto l’unico motivo aggiunto con la quale la ricorrente aveva contestato l’aggiudicazione in favore di altra ditta gravata per omessa esclusione dell’aggiudicataria per aver dichiarato l’applicazione di un CCNL relativo ai settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva, e commerciale e turismo alla manodopera, in difformità con l’art. 11 del Codice dei contratti e con l’art. 9 del Disciplinare di gara, in quanto il CCNL dichiarato era già scaduto nel 2021.I Giudici Meneghini, dopo aver esaminato entrambi i CCNL, hanno in primis censurato l’erronea indicazione di un contratto non più vigente ed, in secundis, la mancata declaratoria di equivalenza nonché la mancata verifica dell’equivalenza tra i due contratti da parte della S.A., sia sul piano della tutela normativa che quella economica. Nello specifico il TAR, raffrontando i due CCNL, sottolineava come il nuovo CCNL introducesse elementi innovativi (quali congedi per violenza di genere, classificazione del personale, tutela della maternità, assistenza sanitaria integrativa) non presenti e/o integrati rispetto a quelli previsti nel CCNL 2018 che non consentono, pertanto, di rinvenire ex se un’equivalenza delle tutele previste nello stesso rispetto a quelle del CCNL rinnovato del 2024. Al riguardo il TAR richiamava la giurisprudenza amministrativa (TAR Toscana sentenza n. 173/25 Tar Lombardia 296/2025) nonché il parere dell’ANAC reso nella delibera n. 14 del 14.1.2025. In sintesi, la sentenza del Tar Lombardia n. 1635/2025 chiarisce l’importanza di applicare contratti collettivi nazionali di lavoro aggiornati negli appalti pubblici e di garantire la tutela economica e normativa dei lavoratori attraverso la dichiarazione di equivalenza.
Anche il Servizio Supporto Giuridico del MIT, con il parere del 3 giugno 2025, n. 3522 è tornato sull’argomento, rispondendo al quesito posto da una Stazione appaltante che chiedeva quali criteri debbano essere utilizzati e quali elementi vadano presi in considerazione per verificare se un CCNL diverso da quello indicato dalla SA è comunque idoneo.
Il MIT si è espresso così: “ In riferimento ai quesiti posti si rappresenta quanto segue. L’art. 4 dell’Allegato I.01, introdotto dal D.Lgs. 209/2024, stabilisce i criteri per la valutazione di equivalenza delle tutele che la stazione appaltante o l’ente concedente sono tenuti ad effettuare in caso di indicazione in offerta di un contratto collettivo diverso da quello indicato nella legge di gara. Il comma 2 dell’art. 4 dell’Allegato I.01 elenca i parametri da utilizzare per la valutazione di equivalenza economica, in relazione ai quali il successivo comma 4 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito. Il comma 3 dell’art. 4 dell’Allegato I.01 indica i parametri sulla cui base effettuare la valutazione di equivalenza delle tutele normative. Il successivo comma 4 specifica che l’equivalenza delle tutele può ritenersi sussistente quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali. Le modalità di individuazione degli scostamenti marginali relativi alle tutele normative sono demandate ad apposite linee guida da adottarsi (decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’Allegato. Nelle more dell’adozione delle suddette linee guida, per la modalità di individuazione degli scostamenti marginali possono essere prese a riferimento e richiamate nel provvedimento le indicazioni fornite da ANAC nella relazione illustrativa al Bando-tipo n. 1/2023.