Affidamento diretto e indagine di mercato, il TAR Puglia chiarisce le distinzioni
Affidamento diretto e indagine di mercato sono due tipologie di affidamento differenti è quanto ha specificato il TAR della Puglia nella sentenza n. 947/2025 dell’8 luglio. Il caso preso in esame è quello di una fornitura di servizi aggiudicata a seguito di una gara informale a cui partecipavano solo due imprese per l’importo di Euro 102.600,00 + iva che, nella sua peculiarità, rientrava nella disciplina dell’affidamento diretto secondo l’articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023). La concorrente esclusa per presunta non conformità tecnica dell’offerta, ha contestato l’aggiudicazione denunciando violazioni della lex specialis e un errato apprezzamento tecnico da parte della stazione appaltante.
Il TAR ha precisato che anche se in presenza di una preventiva indagine di mercato, l’affidamento diretto resta estraneo alle logiche della gara competitiva perché: “gli affidamenti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 50, comma 1, si pongono al di fuori delle dinamiche tipiche di una procedura competitiva (gara) e consentono alla stazione appaltante di affidare la commessa alla ditta che meglio risponde alle proprie esigenze, anche qualora l’amministrazione abbia ritenuto di far precedere l’affidamento diretto da opportuna indagine di mercato”.
Il TAR ha infatti respinto il ricorso perchè non si era in presenza di vizi formali ma bensì era evidente la non conformità della fornitura della ricorrente ai requisiti minimi dalla lex specialis. Sussiste pertanto nella fattispecie l’ampia discrezionalità della stazione appaltante trattandosi di un caso di affidamento diretto e dunque di una facoltà e non di un obbligo procedimentale nel senso che l’indagine di mercato può essere utile a supportare la scelta ma non può essere vincolante per la PA.