Pillole Normative dell’Avv. Angelo Fiumara

TAR LAZIO: NO ALLO SCORPORO DEL COSTO DELLA MANODOPERA NELL’OFFERTA ECONOMICA

La sentenza n. 14968/2025 del TAR Lazio prende in esame l’esclusione per anomalia dell’offerta economica quando i costi della manodopera vengono presentati scorporati dall’offerta stessa. Il provvedimento, alla luce dell’art 41, co 14 del D.lgs. 36/2023,  nonostante la  tolleranza interpretativa che si è ritenuto possano applicare gli operatori economici, ha ritenuto non ammissibile poter modificare l’offerta ribadendo i limiti della sanabilità degli errori sostanziali.

Il fatto sottoposto a giudizio è quello di un RTI che ha partecipato ad una gara d’appalto per la riqualificazione di via Tevere a Montalto Marina e che, pur avendo avuto il primo posto nella graduatoria provvisoria, era stato poi escluso per incongruità dell’offerta economica che, seppur conforme, scorporava  dall’offerta i costi della manodopera presentandoli in una sezione distinta ritenendo tale formulazione coerente sia con il dato normativo che con la Lex Specialis.  Di tutt’altra opinione le società escluse, riunitesi in un’ATI, che hanno valutato anomalo lo scorporare dall’oggetto del ribasso i costi della manodopera.

Da qui l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria seguita dall’aggiudicazione dell’operatore successivo in graduatoria.

La sentenza del TAR Lazio ha riconosciuto, sulla base dell’interpretazione dell’art. 41, comma 14, del Codice dei contratti che, seppur la formulazione dell’offerta proposta dal RTI avesse una base sostanzialmente valida,  non è possibile dichiarare un importo di offerta economica avulso dai costi di manodopera perché questi sono previsti dalla Lex specialis, ritenendo così, l’offerta presentata, incompleta e insuscettibile di sanatoria.

Tali costi devono invece essere indicati, tanto più in caso di ribasso, rispettando la congruità con i minimi tabellari della contrattazione collettiva. Questo è quanto stabilisce il nuovo Codice dei contratti che infatti non proibisce il ribasso sulla manodopera ma chiede espressamente che l’importo di questo costo sia indicato nell’offerta.

Se l’operatore decide di ribassarlo, rispetto alla stima della Stazione appaltante, deve prevedere che venga poi fatta una verifica della congruità con i minimi salariali. L’anomalia pertanto viene ritenuta dal TAR Lazio  “in re ipsa”, poiché l’importo proposto, decurtato dei costi della manodopera, risultava irrealisticamente basso. A nulla sono poi valse le argomentazioni che adducevano alla piattaforma la possibilità di far cadere in errore l’operatore economico perché la Lex specialis non lascia dubbi come non li lascia il Codice dei contratti e l’errore commesso, sempre secondo il TAR, è da interpretarsi come un’autoresponsabilità perchè non va dimenticato che per par condicio non  è consentita la rettifica di offerte che presentano al loro interno un errore sostanziale.

 

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