E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025, ed è entrato in vigore lo stesso giorno, il D.L. n.73 del 21 maggio 2025 detto Decreto Infrastrutture che contiene e apporta anche nuove modifiche al Codice dei Contratti. Tale Decreto va a emendare gli artt. 45, 136, 140, 222, 225 bis oltre all’art 1 dell’Allegato V.2 introducendo l’art 140 bis.
Con il D.L. n. 73 “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”.
Sono state recate modifiche significative alle procedure di affidamento, in caso di somma urgenza, proprio con l’introduzione dell’art. 140 bis che porta la distinzione tra le procedure di affidamento per eventi di somma urgenza e quelle per gli appalti di protezione civile.
Il D.L ha poi cambiato l’art.45 del Codice dei Contratti in particolare gli incentivi che vengono riconosciuti al personale della PA che svolgono funzioni tecniche chiarendo che tale incentivo spetta anche a coloro che hanno qualifica dirigenziale. Il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 contiene anche disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi: “Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi”.
Tali disposizioni andranno applicate ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara redatti ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25). Una condizione fondamentale è che tali contratti non abbiano avuto accesso ai Fondi per la revisione prezzi specificati nell’articolo 26 (commi 4, lettere a) e b), 6-quater e 7) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.