L’Agenzia dell’Entrate chiarisce in tema di ritenute e compensazioni

La risoluzione n. 108 dell’Agenzia delle Entrate (divisione contribuenti), in merito all’applicazione dell’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 che disciplina le ritenute e le compensazioni in materia di appalti e subappalti con prevalente utilizzo di manodopera, ha chiarito che gli obblighi di comunicazione delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici scattano a partire dalle ritenute operate a gennaio 2020  in riferimento anche a contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati prima del 1° gennaio 2020.

Con tale risoluzione l’Agenzia delle Entrate precisa che la norma, al comma 1, (dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, l’articolo 17-bis il quale prevede, a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000€, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, l’ obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio) pone a carico dell’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria l’onere del versamento delle ritenute, mentre al comma 2 obbliga il committente alla verifica del versamento.
A tal fine il committente è tenuto a richiedere all’impresa, di cui sopra, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l’onere di rilasciare entro i cinque giorni successivi alla scadenza del versamento.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea, infine, che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020, anche con riferimento ai contratti di appalto, subappalto o affidamenti stipulati antecedentemente il 1° gennaio 2020.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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