E’ scaduta il 21 luglio la proroga di validità dei certificati DURF per gli appalti con ritenute superiori a 200 mila euro

Il 21 luglio è scaduta la proroga fissata dal decreto liquidità (Dl 23/2020) per i certificati di regolarità fiscale emessi entro il mese di febbraio, relativi alle ritenute effettuate dal prestatore in procedure di appalto di valore superiore a 200mila euro. Si ricorda che l’articolo 23 della Legge Liquidità (legge 5 giugno 2020, n. 40 di conversione del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23), pubblicata nella G.U. n. 143 del 6 giugno, aveva stabilito che “I certificati previsti dall’articolo 17 -bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020”.

Ciò significa, in sostanza, che migliaia di imprese ricadono di nuovo nel complesso meccanismo di controlli del committente sulle ritenute effettuate dal prestatore nel corso di appalti di valore superiore a 200mila euro. Se fino ad ora le verifiche erano sempre escluse in presenza del Durf, adesso la situazione cambia.  Da questo meccanismo sono esonerate le imprese appaltatrici e subappaltatrici che ottengono il Durf, la certificazione di regolarità fiscale, che consente di disapplicare gli adempimenti.

Sarà pertanto possibile un grande affollamento agli sportelli dove si presenteranno le imprese che hanno fatto richiesta di certificazione a febbraio e nel mese di marzo, dato che i certificati hanno la durata di 4 mesi. Da segnalare inoltre che la moratoria sulle sanzioni prevista con la circolare 1/E dell’agenzia dell’Entrate, del 12 febbraio 2020, è scaduta il 30 aprile scorso. E’ necessario quindi per le imprese fare molta attenzione in quanto le irregolarità prevedono anche la sospensione dei pagamenti da parte dei committenti e la segnalazione all’Agenzia entro 90 giorni, a pena sanzioni anche per i committenti.

 

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